La morte determina la perdita della capacità giuridica. Dopo la soppressione dell’istituto della morte civile, la sola causa di estinzione della qualità di soggetto di diritto per l’uomo è il decesso.

La legge disciplina i modi accertamento della morte distinguendo i casi di accertamento diretto, allorché sia presente il cadavere; e di accertamento indiretto, quando non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere. I mezzi medico-legali a disposizione per l’accertamento della morte fisica del soggetto appaiono mutati enormemente. Viene accettato dalla maggior parte degli studiosi la nozione di morte celebrale data dalla cessazione di ogni attività del sistema nervoso centrale. Il tema del momento esatto della morte fisica è ripreso oggi con maggiore attenzione, allorché è stata introdotta la possibilità dei trapianti di organi. La legge disciplina i casi in cui può essere effettuato il prelievo di organi ai fini di trapianto da cadavere. I principi possono essere sostanzialmente due: il primo riguarda il modo attraverso il quale viene rilevata la volontà alla donazione sintetizzabile nell’espressione silenzio-assenso: o meglio, consenso presunto. Alle norme che disciplinano il momento della perdita della capacità del soggetto vanno collegate quelle che prevedono la tutela morale e materiale del cadavere. La legge sul prelievo di organi sembra dettata principalmente a tutela degli interessi morali del deceduto.

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