È il fenomeno che si verifica in conseguenza dell’acquisto dell’eredità da parte di più soggetti, detti coeredi. Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, la comunione non si forma solo qualora il testatore abbia già diviso i beni del suo patrimonio con il testamento. Nei casi di comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è titolare di una quota del patrimonio del defunto. Alla comunione ereditaria si applicano le norme del codice civile sulla comunione in generale (oltre, naturalmente, alla disciplina particolare per le successioni). In conformità ai principi generali, ciascun coerede può chiedere, in qualunque momento, la divisione delle quote, facendo così cessare lo stato di comunione determinatosi al momento dell’apertura della successione cc 713.

La divisione ereditaria. Nell’ambito della divisione ereditaria possiamo distinguere tra divisione decisa dal testatore e divisione fatta su richiesta di uno o più coeredi.

  1. 1.            La divisione decisa dal testatore. Si verifica qualora sia il testatore stesso a provvedere, nel testamento, alla divisione dei beni del proprio patrimonio fra gli eredi, oppure a fissare criteri direttivi circa le modalità da seguire nella divisione, determinando, in particolare, la parte spettante a ciascuno dei coeredi. In quest’ultimo caso le condizioni poste dal testatore sono vincolanti per gli eredi, e i beni del patrimonio non cadono in comunione, ma vengono acquistati a titolo di proprietà dai singoli beneficiari dal momento in cui abbiano accettato l’eredità.
  2. 2.            La divisione fatta su iniziativa dei coeredi. Può essere di due tipi: amichevole e giudiziale. La divisione amichevole non è soggetta a una disciplina particolare; se il patrimonio da dividere comprende beni immobili, va fatta per atto scritto e successivamente trascritta nei pubblici registri. Per la divisione giudiziale la legge prevede regole specifiche. Chi intende procedere alla divisione deve proporre la domanda nei confronti di tutti i coeredi e di tutti gli eventuali creditori del defunto. Se non sorgono contestazioni la divisione è disposta dal giudice istruttore con ordinanza; in caso contrario cpc 785 la causa viene inviata al collegio per la trattazione nelle forme ordinarie fino alla sentenza che dispone la divisione.

La collazione ereditaria. È un istituto che opera in sede di divisione ereditaria nei casi in cui il defunto abbia fatto, nel corso della sua vita, delle donazioni ai figli, al coniuge o ai discendenti. I beneficiari delle donazioni devono, al momento della divisione, conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti cc 737. In questa ipotesi, infatti, la legge presume che il de cuius abbia voluto anticipare a questi soggetti una parte della loro quota, senza però voler alterare l’assegnazione fatta nel testamento o stabilita dalla legge. Qualora risulti in maniera inequivocabile l’intenzione del testatore di attribuire il bene a un certo soggetto in aggiunta alla quota ereditaria a lui spettante, la collazione non si applica, purché il valore complessivo dei beni attribuiti all’erede non superi la porzione disponibile.

1. Modalità della collazione. Per quanto riguarda i beni soggetti a collazione, se oggetto della donazione è una cosa immobile, la collazione si può fare cc 746 o conferendo il bene in natura o imputando il valore del bene al tempo dell’apertura del testamento, alla propria porzione; se è una cosa mobile (o una cosa immobile che sia stata però già venduta) la collazione si fa per imputazione cc 750: invece di consegnare il bene, si darà la cifra in denaro corrispondente al valore della cosa al momento dell’apertura della successione. Nel caso in cui oggetto della donazione sia una somma di denaro la collazione si attua secondo tale modalità: l’importo della donazione viene contabilmente assegnato al donatario e, contemporaneamente, ogni discendente non donatario riceve materialmente una pari somma prelevata dal denaro esistente nell’eredità. Se il denaro contenuto nell’eredità (relictum) non è sufficiente e il donatario non vuole conferire direttamente la somma ricevuta in donazione, i discendenti non donatari effettuano prelevamenti di beni mobili o immobili esistenti nell’eredità cc 751; se oggetto della donazione sono titoli di stato o azioni quotate, la collazione si fa sulla base dei listini di borsa, sempre con riferimento al tempo dell’apertura della successione. Dalla collazione sono escluse: le spese di mantenimento e di educazione; quelle sostenute per malattia, abbigliamento, nozze; le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi; le spese per il convivio nuziale e per l’istruzione artistica o professionale, qualora non eccedano notevolmente la misura ordinaria.

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