La materia della capacità è regolata dai primi articoli del Codice Civile e si distingue in:

  • capacità giuridica = è l’attitudine a possedere diritti e doveri giuridici. Tutti gli uomini hanno una piena capacità giuridica mentre per le persone giuridiche la capacità è limitata. L’art. 1 cod. civ. dice che la capacità giuridica si acquista con la nascita.
  • capacità d’agire = è la capacità che un soggetto ha di modificare la propria situazione giuridica. La regola generale vale per la capacità, quindi l’incapacità costituisce l’eccezione. L’art. 2 cod. civ. dice che la capacità di agire si acquista con il compimento del diciottesimo anno di vita.

Il sistema, comunque, ha predisposto alcune regole di incapacità per difendere e tutelare il soggetto che ne abbia bisogno (Es. età, salute, sesso, ecc.) o per sfiducia nello stesso (Es. condanne penali, fallimento, ecc.).

Con il compimento di 18 anni, abbiamo detto, si acquista la capacità di agire. Il minore è del tutto incapace con le seguenti eccezioni:

  • a 14 anni è chiamato a dare il suo consenso per l’adozione;
  • a 16 anni può riconoscere un figlio naturale;
  • a 16 anni, in casi particolari, può contrarre matrimonio.

Per l’adozione è necessaria una differenza di diciotto anni tra l’adottante e l’adottato per i minori mentre per i maggiori di età la differenza passa a trentasei anni.

Tra la maturità a diciotto anni e l’incapacità totale del minore ci può essere un periodo di transito, detto di emancipazione, in cui il minore ottiene una limitata capacità di agire. Esso si ottiene con il matrimonio in età minore.

La distinzione fra i due sessi che una volta portava gravi squilibri fra l’uomo e la donna oggi, fortunatamente, non ha più modo di esistere, anche grazie a numerose leggi tra cui la legge n° 215 del 1992 sulle pari opportunità fra uomo e donna nella vita imprenditoriale ed economica.

La salute del soggetto, soprattutto quella mentale, acquista particolare importanza soprattutto nei confronti della capacità. Altre cause sono equiparate a quella mentale e sono la cecità e il sordomutismo che producono di fatto l’impossibilità ad una piena ed efficace capacità d’agire.

Queste gravi malattie danno vita a due importanti conseguenze: l’interdizione e l’inabilitazione.

  • interdizione = l’interdizione giudiziale si ha quando colui che è afflitto da gravi malattie mentali o fisiche è dichiarato incapace a provvedere ai propri interessi. Ciò deve riguardare un vizio duraturo ma non necessariamente inguaribile. L’interdizione avviene, dopo che il giudice ha constatato l’infermità fisica o mentale, tramite una sentenza.
  • inabilitazione = il Codice Civile dice che si può pronunciare l’inabilitazione in quattro casi:
  1. per le persone che sono in una non grave malattia di mente da dover ricorrere all’interdizione;
  2. per coloro che non riescono a conoscere il valore del denaro;
  3. per abuso di bevande alcoliche o stupefacenti;
  4. per i sordomuti e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente.

Il Codice Civile identifica la situazione dell’inabilitato a quella dell’emancipato.

La sentenza decide lo stato del malato e ne dichiara anche il curatore per l’inabilitato o un tutore per l’interdetto. Dopo tale sentenza gli atti compiuti autonomamente dall’interdetto o dall’inabilitato non possono esplicare i loro effetti e vengono annullati.

Lo stato di interdetto o di inabilitato dura tutta la vita fino alla morte o fina a nuova sentenza.

Chi stipula contratti con un incapace, cercando di trarre profitto da questa sua condizione fisica o mentale, è passivo di annullamento dell’atto appena stipulato.

L’interdetto non può compiere atti di natura patrimoniale (Es. contratto, testamento, ecc.) personali e familiari (Es. matrimonio, ecc.).

L’inabilitato, invece, non può compiere soltanto atti patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione.

In alcuni casi, anche se il giudice non ha dichiarato l’interdizione o l’inabilitazione del soggetto, questo può trovarsi in uno stato di incapacità di intendere e di volere per cui tutti i suoi atti compiuti sotto tale sotto sono annullabili e privi di valore. La difficoltà del giudice sta nel giudicare o meno l’incapacità del soggetto secondo il concreto fatto presentatogli.

La condanna all’ergastolo o alla reclusione per un periodo non minore di cinque anni, porta con se anche un’altra pena accessoria per tutta la durata della pena principale: l’interdizione legale. Importante differenza dell’interdizione legale con quella giudiziale è che la prima si riferisce soltanto a gli atti di natura patrimoniale ma non a quelli di natura personale e familiare come nel caso dell’interdizione giudiziale.

L’interdizione legale non è una forma di protezione del soggetto ma di pena accessoria a quella principale della condanna.

Un altro caso in cui si applica l’interdizione legale limitatamente al solo patrimonio è quello della dichiarazione di stato fallimentare tramite una sentenza in cui il soggetto, che è stato colpito dalla sentenza, viene dichiarato incapace di soddisfare le proprie obbligazioni nell’interesse dei vari creditori e per la tutela del loro diritto di uguaglianza di trattamento.

Inoltre la legge n°15 del 1992 prevede la cancellazione dalle liste elettorali del soggetto per tutto il tempo dello stato di fallimento dello stesso.

Abbiamo visto che il minore e l’interdetto non possono agire da soli se non con l’aiuto di un rappresentante legale, mentre per il minore emancipato e per l’inabilitato necessita un curatore per la realizzazione di alcuni atti.

Accanto agli incapaci, perciò, troviamo una serie di soggetti abilitati alla difesa dell’incapace stesso e alla sua rappresentanza in determinati casi previsti dalla legge. Tutta la materia è dominata dalla vigilanza e dalla volontà del giudice tutelare presso la pretura.

Potestà dei genitori = è la potestà che i genitori esercitano sui propri figli dalla nascita fino alla maggiore età, salvo precedente emancipazione. Essa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. La potestà comprende i poteri di natura patrimoniale e personale.

Il Codice Civile stesso fissa gli obblighi-doveri di natura personale che ogni genitore deve necessariamente applicare sui propri figli come: l’educazione, l’istruzione, la custodia e l’allevamento.

Gli obblighi-doveri di natura patrimoniali del genitore sono: la rappresentanza legale del figlio, l’amministrazione dei beni e l’usufrutto legale.

I genitori agiscono nell’interesse e nel nome del figlio ed in caso di pareri contrastanti possono fare ricorso al parere definitivo e decisorio del giudice.

In caso di donazione o lasciti a minori, il giudice dispone l’inventario dei beni trasmessi.

La potestà si perde se chi la esercita dimostra di esserne incapace, si rende colpevole di alcuni reati o condannato ad alcune pene; in alcuni casi è definitiva in altri temporanea.

In caso di divorzio, il tribunale decide a chi affidare la potestà.

Curatela = l’emancipato o l’inabilitato trovano integrazione alla loro volontà tramite il curatore, il quale non ha la rappresentanza e perciò non lo sostituisce.

Curatore del minore sposato con persona maggiorenne sarà sempre il coniuge.

Funzione principale del curatore è assistere il minore intervenendo soltanto in alcuni suoi atti e precisamente per quelli patrimoniali.

Tutela = quando un minore non ha chi eserciti la potestà e in tutti i casi in cui c’è una sentenza di interdizione, si ricorre alla tutela. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare.

La tutela dei minori si distingue in:

volontaria quando è il genitore che per ultimo esercitò la potestà a consigliare il soggetto tutore;

legittima quando a scegliere il tutore è direttamente un parente prossimo;

dativa quando il giudice affida la tutela ad un soggetto qualsiasi;

assistenziale quando il giudice affida la tutela ad un ente di assistenza.

La tutela dell’interdetto, invece, è a discrezione del giudice tutelare nei confronti delle persone più vicine all’assistito.

I criteri e le direttive da seguire nella tutela sono scelte dal giudice tutelare e devono essere rigorosamente eseguite.

Il tutore ha una funzione simile a quello della potestà del genitore e deve anche amministrare i beni e rappresentarlo.

Il giudice tutelare, inoltre, nomina anche un protutore che sostituisce il tutore legittimo solo in due casi, quando quest’ultimo viene a mancare o quando è in contrasto con l’assistito.

Finita la tutela il tutore deve, entro due mesi, presentare al giudice il resoconto del suo operato.

 

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