Il catalogo dei diritti sulla persona non si esaurisce nelle regole che provvedono alla tutela egli aspetti fisici. Una moderna considerazione dell’individuo attribuisce egual significato ai contenuti morali. E dunque l’espressione integrità morale deve essere intesa comprendente anche l’onore, la reputazione, la riservatezza del soggetto ma anche la libertà, l’identità personale, l’eguaglianza ecc. La scelta di trarre questi argomenti con riferimento alla persona fisica è motivata dalla considerazione che solo una parte di questa tutela morale è riferibile ai soggetti diversi dall’uomo.
La Costituzione è la parte normativa primaria cui ci si deve riferire in tema di diritti della persona. Il primo ed immediato segno distintivo dell’identità della persona è il nome, composto di prenome e cognome. Il carattere fondamentale del diritto al nome è testimoniato dalla norma costituzionale (art. 22) che lo pone nello stesso livello della cittadinanza e della capacità giuridica. Anche lo pseudonimo (il nome d’arte) riceve la medesima tutela. Nella parte dedicata all’impresa si vedrà la stretta correlazione che intercorre tra il nome e la ditta. La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (art. 2563) ma ha una diversa tutela; essa si trasferisce col trasferimento dell’azienda. Discorso parzialmente analogo viene fatto per l’immagine: la tutela dell’immagine del soggetto sembra appartenere al catalogo dei diritti afferenti alla sfera di intimità della persona.
L’art. 10 assicura una tutela inibitoria contro l’abuso dell’immagine propria e di quella dei congiunti, quando arrechi pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona. Il sesso viene ricondotto tra i connotati idonei all’identificazione della persona. Si tratta per la verità di un elemento di carattere fisico che viene trattato assieme ad altri fattori che descrivono e tutelano l’integrità morale del soggetto. Tuttavia, il problema dell’identità della persona con riguardo al sesso contiene contenuti circa la sua tutela morale alla dignità alla riservatezza. Si parla di tutela dell’identità sessuale. La rilevanza per il diritto del transessualismo risulta descritta dalla legge 164/1982 che disciplina la materia della rettificazione di attribuzione del sesso.