Abbiamo già ricordato l’art. 1 comma 1 del d.p.r. 361/2000, secondo il quale la personalità giuridica deriva da un atto della pubblica autorità, denominato riconoscimento. La personalità si acquista mediante riconoscimento che scaturisce dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e all’iscrizione provvede il prefetto. L’iscrizione nel registro è il risultato di un provvedimento che si fonda sulla valutazione della congruità del patrimonio rispetto allo scopo e alle attività prospettate, oltre che sulle verifiche di liceità e possibilità de fini e regolarità legale. Il sistema di riconoscimento degli enti non economici rimane concessorio. È invece detto normativo il sistema di attribuzione della personalità giuridica agli enti economici del Libro V. per dette società si parla di sistema normativo perché questi altri enti acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese che segue necessariamente alla sola verifica delle condizioni per la costituzione della società stabilite dalla legge in relazione al tipo concretamente adottato. Oltre che concessorio, il riconoscimento è costitutivo, perché solo con esso si acquista la personalità giuridica, essa non sempre equivale a soggettività ma a quest’ultima si aggiunge un complesso di regole riservate agli enti che sono persone giuridiche. Oltre a quelli citati l’ordinamento conosce altri sistemi di attribuzione della personalità giuridica.

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