Abbiamo detto che il rapporto tra due parti (che non sono necessariamente due individui ma possono essere due gruppi distinti portatori di interessi diversi ed opposti, uno anche di ordine pubblico) regolato da un vincolo giuridico porta a formare una situazione in cui una parte è portatrice di un diritto da difendere e l’altra è subordinata allo stesso dall’ordinamento giuridico. Tale rapporto, di vitale importanza, è il rapporto giuridico. Bisogna specificare che tutto il diritto è legato a questo tipo di rapporto, cioè non c’è diritto senza un rapporto tra persone titolari di diritti ed obblighi.

Dalla definizione di rapporto giuridico nasce la classificazione principale dei vari diritti:

DIRITTI PATRIMONIALI = questa tipologia comprende tutti quei diritti che difendono interessi di tipo economico (Es. la proprietà delle cose, il danno, ecc.). Il complesso dei diritti patrimoniali del soggetto forma il suo patrimonio.

DIRITTI NON PATRIMONIALI = questa tipologia comprende tutti quei diritti che attuano interessi di tipo morale. Questi comprendono i diritti personalissimi, detti anche originari perché posseduti sin dalla nascita (Es. diritto alla vita, ecc.) e i diritti di famiglia. Dai rapporti derivanti da questi diritti possono conseguire fatti economici (Es. la successione, ecc.) valutabili in denaro.

DIRITTI ASSOLUTI = sono tutti quei diritti che possono essere difesi contro chiunque (erga omnes);

DIRITTI RELATIVI = sono quei diritti che impongono a uno o più persone, ma circoscritti, cosa fare e cosa non fare (Es. i diritti di obbligazione, ecc.).

DIRITTI TRASMISSIBILI = esistono dei diritti (Es. i diritti personalissimi, ecc.) che per la loro stessa natura possono essere trasmessi, a seguito di eventi (Es. la nascita, la morte, il matrimonio, ecc.), ad altri individui. La persona che trasmette si chiama autore o dante causa, chi riceve, invece, si chiama successore o avente causa;

DIRITTI INTRASMISSIBILI = sono tutti quei diritti che per la loro natura non sono trasmissibili a nessun altro soggetto (Es. diritto al nome, ecc.).

DIRITTI ACCESSORI = sotto questa tipologia rientrano tutti quei diritti che hanno vita e vengono trasmessi solo in relazione con altri diritti principali per cui vengono ad esserne dipendenti. La sorte dei diritti accessori dipende dai diritti principali e come nascono i primi dai secondi, così si estinguono (Es. pegno, ipoteca, usufrutto, ecc.);

DIRITTI PRINCIPALI = questi sono i diritti che danno vita a quelli accessori e che ne regolano l’esistenza. Senza i diritti principali non esisterebbero quelli accessori.

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE o di CREDITO = sono quei diritti che impongono a qualcuno o a più soggetti di fare o di non fare qualche cosa suscettibile di valutazione economica;

DIRITTI REALI = questi diritti, invece, hanno per oggetto immediato una cosa, valgono erga omnes e impongono a chiunque l’obbligo di rispettare l’esercizio della stessa.

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