La legge riconosce e disciplina il possesso tutelando colui che lo esercita dalle ingerenze altrui, presumendo che allo stato di fatto corrisponda anche l’esistenza di un diritto tale da legittimarlo.

  1. Possesso e detenzione. Il possesso si distingue dalla detenzione, perché questa non è accompagnata dall’intenzione di esercitare un diritto reale sulla cosa (ad es., proprietà, usufrutto ecc.); la distinzione è rilevante, perché il possesso è tutelato maggiormente della detenzione, essendo quest’ultima difesa soltanto con l’azione di spoglio e non con quella di manutenzione. Inoltre, solo il possesso consente, attraverso l’usucapione, di acquistare la proprietà o il diverso diritto reale che si esercita sulla cosa posseduta.
  2. Acquisto ed esercizio del possesso. Per facilitare ulteriormente l’acquisto del diritto corrispondente allo stato di fatto, la legge cc 1142 stabilisce che il possesso si presume continuativo: chi possiede attualmente, e ha posseduto in un tempo anteriore, si presume che abbia posseduto anche nel periodo intermedio. Si presume anche cc 1141 che colui che esercita un potere di fatto su di una cosa sia possessore della stessa a meno che non venga fornita la prova che ha iniziato a esercitare tale potere come semplice detenzione. Il possesso di un bene mobile è, inoltre, determinante cc 1153 al fine dell’acquisto immediato della proprietà del medesimo purché sia accompagnato dalla buona fede e dall’esistenza di un titolo idoneo a giustificare il trasferimento della proprietà del bene (regola del ‘possesso vale titolo’).

Azioni possessorie. cc da 1168 a 1170 Azioni previste dal legislatore allo scopo di accordare un’idonea protezione al possessore che sia disturbato nell’esercizio del proprio diritto di possesso di un bene.

  1. Azione di spoglio. Questa azione, detta anche azione di reintegrazione, o pauliana, consente al possessore, di domandare  mediante un procedimento più semplice e più veloce rispetto a quello ordinario  di essere reintegrato nel possesso del bene nei confronti di colui che abbia violentemente o occultamente privato il possessore o il detentore del suo diritto. L’azione deve essere proposta al giudice entro 1 anno decorrente dal momento della spogliazione o, se lo spoglio è stato clandestino, dal giorno della scoperta dello spoglio. Lo spoglio si qualifica violento in presenza di un’attività  sia pur priva di azioni materialmente violente  manifestamente in contrasto con la volontà del possessore. Lo spoglio, invece, è clandestino se compiuto all’insaputa del possessore anche se realizzato con atti manifesti conosciuti da terzi. L’azione si rivolge contro l’autore dello spoglio, anche se quest’ultimo abbia cessato di possedere il bene.
  2. Azione di manutenzione. cc 1170 Può essere utilizzata da colui che sia stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, per ottenere dall’autorità giudiziaria un provvedimento che faccia cessare le molestie e che ripristini la situazione di fatto preesistente. L’azione deve essere esperita entro il termine di 1 anno dal verificarsi della turbativa, purché colui che la chiede vanti un possesso del bene continuo e non interrotto che duri da oltre 1 anno. Se il possessore molestato nel suo diritto avesse a sua volta acquistato il possesso violentemente o clandestinamente, perché abbia diritto a esperire l’azione di manutenzione deve essere trascorso almeno 1 anno dal momento in cui la sua violenza o clandestinità sono cessate. La molestia si differenzia dallo spoglio, perché quest’ultimo priva il possessore della disponibilità del bene, mentre la molestia si limita a impedire o ostacolare l’esercizio del possesso. Essa può consistere anche in una semplice minaccia, ma deve essere stata compiuta, in ogni caso, con la volontà o con la consapevolezza di turbare l’altrui diritto anche senza la specifica intenzione di danneggiare il possessore.

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