cc 1813 È il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire, a una certa scadenza, altrettante cose della stessa specie e qualità. Si tratta di un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna delle cose o del denaro nelle mani del mutuatario, che ne acquista la proprietà.
Il mutuo si presume oneroso, cioè con interessi cc 1815, nel senso che il mutuatario deve riconsegnare la somma ricevuta, maggiorata degli interessi (nella misura legale, ovvero al tasso convenuto; è però nulla la clausola che impone gli interessi a un tasso usurario); può però essere stipulato un mutuo gratuito, nel quale il mutuatario restituisce semplicemente quanto ricevuto.
Se le parti hanno convenuto la restituzione rateale della somma o delle cose date a mutuo, il mancato pagamento anche di una sola rata legittima il mutuante a chiedere l’immediata restituzione dell’intera somma, e lo stesso vale nel caso in cui il mutuatario non adempie all’obbligazione di pagare gli interessi.
Il mutuo è il più comune contratto di finanziamento: molto diffuso è il mutuo bancario, dove il mutuante è una banca.