La concezione classica del diritto reale, viene ricollegata si glossatori e successivamente ai commentatori. Tale concezione configura il diritto reale facendo leva sul profilo contenutistico, cioè sulla relazione fra potere del titolare e cosa: essa doveva trovare la massima esaltazione nei movimenti giusnaturalistici che ravvisano nel diritto reale una realtà naturale. Alla concezione classica veniva ad opporsi la teoria detta personalistica secondo la quale la relazione fra soggetto e cosa non avrebbe giuridica rilevanza, perché il rapporto interporrebbe esclusivamente fra soggetto e soggetto, e non fra soggetto e cosa. In base a questa concezione il diritto reale viene configurato quale potere o pretesa di un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento. In tal modo il contenuto del potere diviene negativo, in quanto negativo è il dovere generale che incombe su tutti i soggetti dell’ordinamento. L’obiezione decisiva alla concezione personalistica viene dalla considerazione che il cosiddetto dovere negativo di astensione altro non sarebbe che il cosiddetto dovere di rispetto, il dovere di non invadere l’altrui sfera soggettiva. Il diritto assoluto non è più configurabile attraverso il necessario schema del rapporto giuridico; solo a seguito della violazione del diritto potrebbe nascere un rapporto tra il soggetto titolare del diritto e il responsabile della violazione.

Sembra che, sotto il profilo della rilevanza rispetto ai terzi, tutti i diritti soggettivi debbano essere qualificati assoluti. Sotto il profilo della loro realizzazione, alcuni realizzano il loro contenuto indipendentemente dalla collaborazione altrui, e questi possono denominarsi assoluti; altri realizzano il loro contenuto nel rapporto con altri soggetti, e questi possono qualificarsi relativi.

Proprio per una prioritaria tutela del soggetto la dottrina italiana veniva a configurare la nuova categoria dei diritti personali di godimento, con riferimento alle situazioni del locatario e dell’affittuario, e con inserimento di tale nuova categoria fra i diritti reali ed i diritti di credito. Con la creazione della nuova categoria, veniva superata la tradizionale dicotomia tra diritti reali e diritti di credito, e la concezione classica che ravvisava il diritto reale nel potere immediato e diretto sulla cosa. Per individuare il diritto reale occorre considerare il profilo garantistico del diritto, quello della particolare e rafforzata tutela che l’ordinamento offre a certe situazioni giuridiche, tutelate attraverso particolari azioni petitorie e in grado di evidenziare un collegamento tra le vicende del diritto e le vicende della cosa tale da influenzarsi reciprocamente circa la loro costituzione, modificazione ed estinzione. Mentre la rilevanza è in funzione dell’interesse all’integrità e all’inviolabilità della situazione, tutelata attraverso l’azione del risarcimento danni per responsabilità aquiliana; l’opponibilità consiste nell’efficacia del contenuto per la realizzazione del diritto che consenta al titolare l’utilizzo del bene, mentre l’interesse ad esercitare il diritto, viene tutelato attraverso le classiche azioni petitorie e reali. L’opponibilità del diritto reale si manifesta nella particolare tutela accordata dall’ordinamento sia a mezzo delle azioni petitorie e reali tipiche di rivendicazioni e negatoria, sia a mezzo delle azioni di accertamento in via principale o incidentale, sia attraverso la possibilità della restitutio in integrum o delle azioni inibitorie finali o provvisorie. L’opponibilità si manifesta inoltre, nel cosiddetto diritto di seguito, secondo cui il diritto segue la cosa cui è giuridicamente unito in modo inscindibile. La servitù grava dal lato passivo sulla cosa e la segue nei vari passaggi di proprietà, l’obbligazione invece resta a carico dell’obbligato e dei suoi eredi. L’usufruttuario mantiene il suo diritto anche nei confronti di ogni successivo proprietario della cosa; il comodatario non può opporre tale diritto nei confronti del nuovo acquirente del bene.

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