Nell’iniziare lo studio del Diritto privato occorre prima di tutto capire cosa si intende per “diritto”

Iniziamo col vedere cosa non è diritto: il diritto non è morale (cioè indicazioni provenienti da valori ritenuti universali) e non è giustizia (cioè il sommo bene che ciascuno persegue sulla base dei propri valori etici).

Per capire cosa si intende per diritto è utile analizzare la sua funzione, il diritto serve a porre una giustizia media, a porre dei limiti in modo da garantire la realizzazione di valore ritenuti medi dal contesto sociale.

Il diritto non è altro che un insieme di principi che si traducono in norme giuridiche, affinchè le norme giuridiche siano funzionali all’andamento della società devono formare un corpo organico, cioè l’ordinamento giuridico

 Tutto ciò che è ritenuto idoneo a creare norme giuridiche è detto “fonte del diritto”

Tra le fonti del diritto privato troviamo:

  • la costituzione
  • la legge
  • i decreti legge ( promulgati dal governo in caso di urgenza) e i decreti legislativi delegati (promulgati dal governo su delega del Parlamento)
  • le direttive
  • regolamenti
  • consuetudini.

 

Parlando del diritto in generale, un’ importante distinzione è tra diritti soggettivi ed oggettivi:

– con diritto oggettivo si intende quella norma, che in una certa società, ha la funzione di disciplinare il comportamento degli uomini

– con diritto soggettivo si intende il potere attribuito ad un soggetto di agire per soddisfare i propri interessi a perciò ad un diritto soggettivo corrisponde un obbligo altrui

 

Altra distinzione importante è tra diritto pubblico e diritto privato, una distinzione che nasce dal fatto che l’ordinamento giuridico persegue due scopi fondamentali:

– quello di conservare e far progredire la società

– quello di proteggere i singoli individui e le loro iniziative

Per tanto il diritto pubblico ha la funzione di regolare l’organizzazione statale e i rapporti tra stato e enti pubblici da una parte e cittadini dall’altra. Si parla di diritto pubblico quando lo Stato o gli altri enti pubblici agiscono “iure imperii” e dunque utilizzando poteri o potestà pubbliche e per la tutela di un interesse pubblico.

Mentre il diritto privato regola i rapporti tra privati. Anche lo stato e gli enti pubblici possono essere soggetti al diritto privato quando agiscono per un interesse patrimoniale.