Il deposito e il pegno

Il deposito viene disciplinato dal diritto commerciale in quanto ha assunto notevole importanza nell’attività bancaria e in quella alberghiera.

Il pegno, disciplinato con l’ipoteca, rappresenta invece il contratto destinato a costituire un diritto reale di garanzia che si istituisce su uno o più beni del debitore (o di un terzo) assicurando al debitore il diritto di sequela e privilegiandolo nei confronti degli altri creditori. Il pegno si costituisce con la consegna della cosa, di norma mobile, al creditore (diritto reale) che ne risponde in caso di perdita o deterioramento. Lo scopo del pegno, come anche quello dell’ipoteca, è quello di proteggere il credito del creditore, ma non tramite minacce (art. 2744). In caso di inadempimento la cosa pignorata viene venduta ai pubblici incanti e sulla somma ricavata il creditore può soddisfare il proprio credito.

 Il sequestro

Esistono due tipi di sequestro:

  • sequestro conservativo: è un procedimento cautelare che opera nell’ambito del processo destinato a tutelare la parte che teme che il bene su cui verte la controversia possa deteriorarsi, perire o essere alienato.
  • sequestro convenzionale: due o più persone affidano una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia sorta una controversia, a un terzo (sequestratario) perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà finita (art. 1798).

Il sequestratario deve custodire la cosa e può essere obbligato ad amministrarla (art. 1800). Ha inoltre diritto a un compenso e al rimborso di ogni spesa (art. 1802).

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