Fra tutte le leggi dello Stato, particolare importanza hanno i codici (Civile, penale, di procedura Civile, di procedura penale e della navigazione). Il termine Codice indica una raccolta di norme che disciplinano un aspetto particolare e concreto dell’ordinamento giuridico.

Il nostro Codice Civile è il frutto di una lenta ma importante evoluzione storica maturata dal primo fra tutti i codici, quello francese (Codice di Napoleone) del 1804 che ebbe particolare importanza per la struttura normativa basato sull’uguaglianza di tutti i cittadini. Anche nel nostro Paese si ebbero dei importanti codici nella storia. Ricordiamo quello del Regno d’Italia del 1865, ispirato per larga parte al Codice francese tanto che molti lo definirono la sua traduzione, e quello, successivo, di commercio che poi venne sostituito con una versione aggiornata nel 1882. Ma il vero capolavoro giuridico italiano avvenne solo dopo diversi anni, con la promulgazione nel 1942 dell’attuale Codice che assorbì anche il precedente e valoroso Codice di commercio.

In esso sono racchiusi tutti i principi cardini del nostro ordinamento civilistico e vi sono presenti molti principi e disposizioni della Costituzione, che anche se promulgata diversi anni dopo (1948), rappresenta il vertice dell’ordinamento giuridico italiano sotto ogni aspetto.

L’importanza del testo e la costante applicazione sono stati i motivi principali per cui il Codice Civile dal 1942 fino ad oggi ha subito molteplici modifiche, innovazioni e spesso anche abrogazioni di intere norme o diversi articoli tramite la promulgazioni di leggi ordinarie.

Tuttora il potere legislativo arricchisce sempre più il testo con leggi che vanno ad abrogare norme ormai passate o non più adatte al nostro sistema per sostituirle con altre innovative.

Il Codice Civile è composta da un totale di 2969 articoli, suddivisi in sei Libri, ognuno con un titolo diverso e specifico per ogni materia, in particolare:

1. Disciplina delle persone e della famiglia;

2. Successioni;

3. Proprietà;

4. Obbligazioni;

5. Lavoro;

6. Tutela dei diritti.

Il libro primo è la parte generale del Codice Civile, quella in cui vengono regolate le caratteristiche principali delle persone fisiche e giuridiche.

Il libro secondo rappresenta la disciplina delle successioni dei beni per mortis causa.

Il terzo libro, parlando della proprietà, in verità regola l’intero campo dei diritti reali di cui, appunto, la proprietà è il più importante.

Il libro quarto, invece, disciplina la grande e vastissima materia delle obbligazioni ed in particolare modo dei Contratti che, essendo la loro maggiore fonte di produzione, trovano molto spazio come oggetto principale del Libro limitatamente, però, alle sole forme tipiche (o nominate), cioè a quelle forme contrattuali previste e disciplinate interamente dal Codice.

Il Libro quinto, oltre che al lavoro, disciplina anche tutto ciò che riguarda l’impresa e la società.

Il Sesto Libro disciplina la tutela sostanziale dei diritti, cioè raccoglie tutte le norme e i principi da difendere per lasciare poi al Codice di Procedura Civile la tutela, invece, formale degli stessi e che proprio per questo rappresenta la perfetta continuazione al Codice Civile.

Tutti questi elementi, racchiusi in un testo unico, il più importante, il Codice Civile, appunto, ma contemporaneamente disciplinati settorialmente per materia in diversi Libri indipendenti, fanno si che il mondo del Diritto Privato e della tutela del soggetto sia quanto di più completo ed esauriente possibile.

Alla già completa ed abbondante stesura del Codice Civile, i legislatori hanno fatto precedere un’insieme di 31 articoli detti disposizioni sulla legge in generale, o anche preleggi, che contengono dei principi e delle norme importantissimi in materia legislativa ed interpretativa.

Importantissimi sono fra questi:

• Art. 1 che elenca gerarchicamente le fonti del diritto;

• Art. 10 che disciplina l’inizio dell’obbligatorietà delle leggi e degli usi e cioè dopo i quindici giorni di regola dopo la pubblicazione (vacatio legis), salvo che sia diversamente disposto dalla legge stessa;

• Art. 11 che disciplina l’efficacia della legge nel tempo ed in particolare il divieto di retroattività;

• Art. 12 che disciplina i modi e i criteri da seguire per l’interpretazione della legge e dell’analogia

• Art. 15 che disciplina i modi e i casi di abrogazione, tacita o espressa, della legge.

Oltre alle preleggi, il legislatore, dopo il Codice Civile, ha aggiunto ben altri 256 articoli che vanno ad identificare le disposizioni transitorie e finali al Codice Civile, cioè tutte quelle norme che, come in qualunque altro testo legislativo e come nella Costituzione stessa, regolarono il periodo di passaggio dal vecchio ordinamenti giuridico del Codice Napoleone con il nuovo del 1942 disciplinando tutte le situazioni pendenti di cui non si sapeva come applicare il diritto, se secondo il nuovo Codice o secondo il vecchio.

Inoltre per l’applicazione del diritto e lo studio dello stesso sono necessarie alcune conoscenze bibliografiche e letterarie di interesse legislativo, dottrinale e giurisprudenziale:

1. Ricognizione delle leggi e delle fonti = indispensabile è conoscere ed avere, anche in parte, una visione generale e completa di tutte le leggi e degli atti vigenti.

Le principali fonti di cognizione sono:

• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), per le leggi e gli atti normativi dello Stato,

• Bollettini Ufficiali delle Regioni, per le attività normative decentrate delle Regioni,

• Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) contenente tutte le Direttive e i Regolamenti comunitari.

Tutte queste pubblicazioni sono giornaliere ed ordinate cronologicamente.

Inoltre esistono anche delle raccolte di leggi ed atti normativi vari ordinate per materia o per ordine cronologico, con pubblicazione anche settimanale, come ad esempio:

• Lex,

• Le leggi,

• La legislazione vigente.

 2. Ricognizione della Giurisprudenza = qui vengono racchiuse tutte le sentenze e le massime delle Corti di ogni grado e livello d’Italia. I testi sono:

• Repertori,

• Massimari,

• Rivista di Giurisprudenza:

  • La giurisprudenza italiana,
  • Il Foro Italiano.

3. Ricognizione della Dottrina = qui vengono raccolte tutte le opinioni, le critiche, i discorsi e le argomentazioni di carattere scientifico e didattico a cura di illustri professori universitari:

• Enciclopedie Giuridiche:

  • Enciclopedia Giuridica Giuffrè,
  • Enciclopedia Giuridica Treccani,
  • Il Novissimo Digesto

• Trattai (ordinati per materie),

• Commentari al Codice Civile,

• Riviste di Dottrina (organizzate per materia).

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