Vero e proprio limite alla capacità giuridica risulta all’art. 473 de codice il quale impone alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute l’accettazione con beneficio d’inventario per le eredità loro devolute. Ma la norma trova giustificazione nella necessità d’impedire l’incidenza dei debiti ereditari sul patrimonio dell’ente che accetta. Altri limiti possono derivare da leggi speciali senza che ne sia toccato il principio della capacità generale. Un esempio è offerto dalla legge 160/1988 che restringe la capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, con la conseguenza che gli atte eccedenti i limiti debbono intendersi affetti da nullità.

Talvolta nella formule legislative si intravedono collegamenti di atti con i fini degli enti. L’art. 5 comma 2 della legge 266/1991 ha consentito alle organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, ma iscritte in registri delle organizzazione di volontariato, di acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e di accettare donazione e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.

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