Gli organi amministrativi dell’ente
Presenza di una o più persone alle quali il patrimonio è affidato. Queste costituiscono l’organo amministrativo dell’ente.
Vi sono organizzazioni, le quali hanno lo scopo di realizzare interessi generali o di persone esterne alla loro struttura organizzativa (istituzioni). In esse la direttiva di massima per operare degli amministratori è costituita dallo scopo dell’ente, qual è definito nell’atto costitutivo.
Invece, le organizzazioni a carattere associativo (corporazioni) si propongono di realizzare interessi di cui sono portatrici persone operanti all’interno della loro struttura organizzativa. In esse i partecipanti (soci o associati) deliberano riuniti in assemblea generale.
In alcune persone giuridiche sono presenti anche organi di controllo.
E’ possibile, infine, la presenza di organi ulteriori, con il compito di rappresentare e difendere particolari interessi.
Gli atti giuridici compiuti dagli organi dell’ente, entro i limiti dei loro poteri, vengono imputati a quest’ultimo. All’ente vengono, inoltre, imputati gli atti illeciti compiuti dai titolari degli organi nell’esercizio delle loro incombenze.
Classificazione delle persone giuridiche private
Le istituzioni sono vincolate a uno scopo che è prestabilito nell’atto costitutivo ed è relativamente immutabile. Ai beneficiari non spetta di dominare l’ente.
Le corporazioni sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio comune. L’interesse è liberamente e sovranamente interpretato dai membri del gruppo, i quali potrebbero anche sciogliere l’ente o modificarne lo scopo.
Fra le istituzioni hanno importanza prevalente le fondazioni: queste vengono istituite da uno o più fondatori, i quali conferiscono il patrimonio iniziale e fissano nell’atto costitutivo lo scopo dell’ente e le norme sull’amministrazione. Possono anche venire costituite ad opera di un comitato promotore.
Gli enti a struttura corporativa prendono il nome di associazioni, se il loro scopo diretto non è l’esercizio di un’attività produttiva. Se lo scopo è lucrativo o mutualistico prendono il nome di società. Se lo scopo è il comune soddisfacimento in comune di un bisogno economico dei partecipanti, attraverso il compimento di un’opera, la prestazione di un servizio, oppure il coordinamento e la disciplina delle attività economiche dei partecipanti, prendono il nome di consorzi.