Gli enti giuridici vengono analizzati mediante la loro scomposizione in tre elementi indicati nelle persone fisiche, nel patrimonio e nello scopo e denominati elementi materiali, per contrapposizione all’elemento formale del riconoscimento, proveniente dalla pubblica autorità che attribuisce al personalità giuridica e, quindi, si rinviene solo negli muniti di personalità. Dalla considerazione degli elementi materiali si traggono i criteri per distinguere associazioni e fondazioni, nelle associazioni le persone fisiche hanno un ruolo prevalente, perché gli associati possono influire sul rapporto tra patrimonio e scopo. La soggettività delle associazioni deriva dal contratto plurilaterale con comunione di scopo; esso stabilisce gli obblighi e diritti degli associati e rimane aperto alle successive adesioni di nuovi associati secondo le condizioni della loro ammissione. All’associazione, una volta costituita, è attribuita una propria volontà. Questa si forma nella sede collegiale dell’assemblea che è l’organo costituito da tutti gli associati e per legge deputato ad elaborare le decisioni più importanti. Agli amministratori compete una funzione esecutiva degli indirizzi dell’assemblea e di manifestazione esterna della volontà, ma anche importanti decisioni operative. L’esperienza concreta non sempre offre puntuale conferma della figura appena delineata. Né sempre l’associazione è composta direttamente da individui; essa può anche configurarsi come associazione nella quale confluiscono associazioni minori. Così accade con le confederazioni sindacali che possono acquisire la contemporanea qualità di soci anche della formazione maggiore. In simili casi è difficile dar vita all’assemblea nel senso di riunione aperta a tutti gli associati perciò sono elaborati strumento sostitutivi che consentono l’espressione referendaria del voto o la partecipazione all’assemblea da delegati eletti da precedenti assemblee parziali. Pure l’ordinaria distribuzione dei compiti viene mutata dalle disposizioni contrattuali, che attribuiscono ad organi diversi dall’assemblea il potere di esclusione dell’associato per una causa prevista dallo statuto. L’esperienza concreta conferma il dato dell’uniformazione strutturale o tipologica fra associazioni riconosciute e non anche sotto il profilo organizzativo. Tra i segni legislativi di questa evoluzione è la disciplina dei fondi pensione. Seppure il profilo organizzativo possa essere meno evoluto nelle associazioni non riconosciute, molto spesso ricalca il sistema della distribuzione di compiti fra l’organo assembleare e quello amministrativo. Ne segue che tutte le associazioni, possono venire contrapposte alle fondazioni, in virtù dell’illustrata prevalenza dell’elemento personale.

Lascia un commento