Sono fonte dell’obbligazione oltre al contratto, anche atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità con l’ordinamento giuridico. Quanto agli atti, si tratta di atti unilaterali idonei a far sorgere effetti di contenuto obbligatorio a carico del soggetto che li pone in essere. Tali atti consistono nelle promesse unilaterali, per le quali è stabilito un principio di stretta tipicità, essi producono effetti obbligatori per il promittente solo in quei casi espressamente previsti dalla legge.

Il motivo della stretta tipicità discende da diversi condizionamenti storici, quali il fatto che in passato si riteneva che tutte le obbligazioni determinassero un trasferimento o l’alienazione di un qualche diritto, operazione ricondotta solo ad un accordo fra le due parti e cioè ad un accordo con reciproche assunzioni di obbligazioni. La promessa di pagamento o la ricognizione di debito consistono in una dichiarazione unilaterale astratta, cioè senza riferimento al rapporto sottostante, oppure titolata, cioè con un riferimento al rapporto sottostante. Entrambe le dichiarazioni o promesse non sono di per sé sufficienti a far sorgere un’obbligazioni perfetta a carico del dichiarante promittente, se in realtà il promittente non aveva mai ricevuto alcun prestito, nulla sarà da lui dovuto. In realtà la promessa unilaterale e la ricognizione del debito in senso lato possono essere ritenute fonti dell’obbligazione. La loro rilevanza si manifesta sul piano processuale in quanto la promessa dispensa, colui a favore del quale è fatta, dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’emissione di una promessa unilaterale o la ricognizione del debito dà luogo all’inversione dell’onere della prova. Di fronte alla richiesta del promissario di adempiere, il promittente dovrà provare l’inesistenza o l’illeceità del debito oggetto della promessa.

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