Il contratto preliminare/ compromesso

Il contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto prende il nome di contratto preliminare, un contratto vero e proprio con effetti solo obbligatori (concludere un altro contratto). Esso deve essere fatto nella stessa forma del contratto definitiva (art. 1351).

Il contratto preliminare può anche avere carattere unilaterale, ma si distingue dall’opzione in quanto è necessario un nuovo accordo.

Se una delle parti si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, l’altra parte può ricorrere alla esecuzione dell’obbligo di concludere un contratto, rivolgendosi al giudice che, con una sentenza costitutiva, produce gli stessi effetti del contratto non concluso (art. 2932). Tale esercizio è però subordinato all’offerta di concludere il contratto definitivo.

L’inadempimento del preliminare darà luogo in generale al risarcimento del danno e, dove possibile e richiesto, come già detto, all’esecuzione specifica di contrarre.

 Il contratto a favore di terzi

Il contratto a favore di terzi, eccezione al principio della relatività del contratto, consiste in un contratto nel quale una parte (promittente) si impegna nei confronti dell’altra (stipulante) a eseguire la prestazione a favore del terzo (beneficiario).

Il contratto si realizza nel momento in cui avviene l’accordo tra promettente e stipulante, che deve averne un interesse, senza che il terzo accetti la stipulazione. Lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fino a quando il terzo non ha dichiarato di volerne profittare. Se il promettente revoca la stipulazione o il terzo la rifiuta la promessa viene eseguita a vantaggio dello stipulante (art. 1411).

 Il contratto per persona da nominare

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi (art. 1401), nomina che deve avvenire comunque nei successivi tre giorni, accompagnata dall’accettazione della persona nominata (art. 1402).

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta il terzo acquista i diritti e assume gli obblighi del contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (art. 1404); al contrario, nel caso in cui non sia stata validamente fatta nel termine stabilito, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (art. 1405).

 La cessione del contratto (accordo trilaterale unitario)

Una delle parti (cedente) che conclude un contratto può sostituire a sé il terzo (cessionario), se l’altra parte (ceduto) acconsente, purché il contratto sia a prestazioni corrispettive ancora non eseguite (art. 1406). Un modo automatizzato per eseguire cessioni di contratti è quello che utilizza la clausola all’ordine (art. 1407). Il cedente è liberato nei confronti del ceduto, ma, se questo ha dichiarato di non volerlo liberare, può agire contro di lui qualora il cessionario si dimostri inadempiente, dando notizia dell’adempimento al cedente entro quindici giorni (art. 1408).

Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezione derivanti dal contratto, ma non quelle fondate sui rapporti col cedente (art. 1409), che in ogni caso è tenuto a garantire la validità del contratto (art. 1410).

 Il sub-contratto

Uno dei contraenti stipula separatamente con un terzo un contratto trasferendogli in parte o in toto le prestazioni che gli derivano dal contratto precedente. Tale sub-contratto dipende dal contratto principale in tutto e per tutto (es. sub-locazione).

 La successione del contratto

Quando uno dei contraenti muore il contratto dispiega i suoi effetti sugli eredi della parte venuta meno. In linea di massima i contratti passano ai successori, ma ci sono regole speciali che disciplinano la successione in particolari casi. Tutti i contratti fondati su particolari qualità della persona (es. contratto intuitu personae, mandato o accettazione), non si trasmettono, tranne nei casi in cui permettono la prosecuzione dell’impresa.

 Contratto- tipo/ contratto normativo

Il contratto-tipo è uno schema contrattuale stabilito dalle parti per regolare i futuri rapporti.

Simile a questo è il contratto normativo, che consiste nell’accordo con il quale si predispone il contenuto di eventuali (non obbligatori) futuri contratti. Le parti, nel caso decidano di stipularli, sono obbligate a osservare quel contenuto predeterminato.

 Il contratto per relazione

Si ha contratto per relazione quando le parti che stipulano un determinato contratto ne richiamano di precedenti, già stipulati, e fanno rinvio ad essi (relatio) per completare quello che stanno concludendo. Tale relatio deve essere dichiarata esplicitamente ed è sempre ammessa nei negozi a forma libera.

Lascia un commento