Fatti e atti giuridici in generale

Nel diritto privato, è definito fatto giuridico ogni accadimento naturale e umano, al verificarsi del quale l’ordinamento ricolleghi la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico. Il singolo fatto o la pluralità di fatti da cui la norma di legge fa derivare un effetto giuridico è detto fattispecie. Nell’ambito dei fatti giuridici è necessario distinguere i fatti naturali (nascita, morte, alluvione ecc.) dagli atti giuridici, che sono tutti i comportamenti posti in essere da un soggetto, che rivestono rilevanza giuridica. Si distinguono in due grandi categorie: gli atti leciti, cioè consentiti dal nostro ordinamento; gli atti illeciti, cioè contrari a una norma giuridica, e in quanto tali sanzionati dalla legge.

Fra gli atti leciti si distinguono:

a)  le operazioni, dette anche atti materiali o comportamenti, che consistono in mere modificazioni della realtà, come ad es., l’apprensione di un bene;

b)  le dichiarazioni, che sono atti diretti a comunicare ad altri soggetti il proprio pensiero o la volontà.

La categoria che ha maggiore rilevanza fra le dichiarazioni è costituita dai negozi giuridici. Riguardo al loro contenuto gli atti giuridici possono consistere in un atteggiamento positivo, cioè in un fare; o in un atteggiamento negativo, un non fare (e in questo caso si parlerà di omissioni); o nel tollerare l’attività di un altro soggetto (ad es., il passaggio del vicino sul proprio terreno dando luogo a una servitù di passaggio).

Gli atti giuridici prendono il nome di ‘atti dovuti’ quando il soggetto non è libero di compierli o meno, ma ha il dovere di adempierli. Tale dovere può essere previsto dalla legge, come nel caso del codice penale, o da un rapporto negoziale con l’altro soggetto (ad es., il dovere derivante dal matrimonio di mantenere il coniuge), o da una precedente attività pericolosa (ad es., l’obbligo di recintare una escavazione), o anche da un provvedimento emesso dalla pubblica autorità (ad es., ottemperare a una sentenza del giudice).

Il negozio giuridico

ATTI GIURIDICI
leciti operazioni (atti   materiali o comportamenti)

dichiarazioni di volontà (ad es., contratto,   matrimonio)

illeciti atti contrari alle norme giuridiche

positivi fare qualcosa

negativi non fare (omissioni)

passivi tollerare l’attività di un altro

dovuti

 per legge

per   contratto o rapporto negoziale

per   precedente attività pericolosa

per un   provvedimento

È la dichiarazione (o scambio di dichiarazioni) cui l’ordinamento attribuisce l’effetto di creare, modificare o estinguere rapporti giuridici. Elementi essenziali del negozio giuridico sono: la manifestazione di volontà, la causa, l’oggetto, la forma, quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Elementi accidentali (o accessori) del negozio sono la condizione, il termine e il modo. È invalido il negozio effettuato senza rispettare le prescrizioni imposte ai privati cittadini dalla legge e dall’ordinamento. Se il mancato rispetto delle prescrizioni è grave, l’invalidità è detta nullità. Se il negozio presenta difetti di minor importanza, l’invalidità assume la forma dell’annullabilità. Il negozio giuridico è una figura non contemplata nel codice civile, ma che è stata elaborata dai giuristi tedeschi del XIX secolo per classificare, all’interno di un’unica categoria concettuale, tutti quegli atti giuridici che si manifestano come dichiarazioni di volontà aventi effetti giuridici (il contratto, il testamento, il matrimonio, la procura). Gli studiosi italiani, in passato, hanno dato grande importanza alla categoria del negozio giuridico, anche se il nostro codice civile lo regola fondamentalmente nella disciplina del contratto.

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