A differenza dei contratti, gli atti unilaterali formano un numero chiuso: sono cioè quelli previsti dalla legge.

Elementi essenziali del contratto sono quindi:[art. 1325 codice civile]

1) L’accordo delle parti;

2) La causa (E’ la funzione economico sociale dell’atto di volontà);

3) L’oggetto (E’ la cosa o più in generale il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga d eseguire). L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

4) La forma: principio generale del moderno sistema dei contratti è quello della libertà delle forme. A questo generale principio della libertà delle forme fanno eccezione i contratti immobiliari.

L’oggetto elemento fondamentale del negozio consiste nella prestazione negoziale (es. il trasferimento della proprietà o di qualche altro diritto, del comportamento promesso ecc.) e deve avere caratteristiche specifiche: deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile.

L’impossibilità dell’oggetto rende nullo il negozio, tale impossibilità dovrà essere oggettiva e assoluta, nel senso che nessuno possa operare tale prestazione. Se l’impossibilità è soggettiva da parte del proponente il negozio è valido, tale criterio si riferisce alla regola che ciascuno è responsabile e garante delle proprie capacità e possibilità. L’oggetto sarà lecito quando non violerà norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume. Mentre sarà determinato quando è definito direttamente dalle parti, determinabile quando le parti definiscono il criterio della determinazione (es. fanno riferimento al prezzo di mercato) o quando lasciano tale determinazione ad una terza persona, l’arbitratore.

 

LA CAUSA è lo schema dell’operazione economico-giuridica che il negozio realizza immediatamente. È la ragione giustificatrice del negozio sia dal punto dei soggetti che lo producono, sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico. Ogni scopo ulteriore è estraneo alla causa e viene designato come motivo.

Può accadere che un motivo sia comune ad entrambe le parti (es. un socio concede un mutuo affinché tale somma sia destinata ad un aumento di capitale per la loro società). Anche tale motivo comune è estraneo e indifferente alla causa, perché la causa principale del mutuo è il trasferimento di denaro con successiva restituzione. La causa è intesa con struttura essenziale del negozio, deve essere astratta dalle molte particolarità concrete che ogni negozio può produrre. Infatti la compravendita potrà avere come oggetto un bene mobile o immobile, potrà essere stipulata ad un prezzo più basso o più alto, ma la causa essenziale sarà sempre il trasferimento della proprietà o di un diritto per il corrispettivo di un prezzo.

 

Il negozio indiretto è caratterizzato dalla convergenza tra lo scopo pratico delle parti e lo schema negoziale adottato (es. volendo donare un immobile lo si vende ad un prezzo irrisorio).

La causa resta sempre la fonte d’analisi essenziale, in questo caso la compravendita. Mentre lo scopo del negozio indiretto assume particolare rilevanza quando costituisce un tentativo d’elusione all’ordinamento giuridico (negozio in frode alla legge). Per molti negozi la causa consiste nella sintesi degli effetti giuridici essenziali, la causa del contratto d’assicurazione contro i danni consiste nell’obbligo dell’assicurato di pagare un premio, con l’obbligo dell’assicurazione di rivalere il danno, nei limiti del contratto, ogni volta che viene prodotto un sinistro. Se nell’atto negoziale non vi sono i presupposti logicamente necessari affinché il negozio si possa realizzare, tale atto risulta mutilato. Si dice allora che manca di causa (es. la compravendita di una cosa è nulla se al compratore già appartiene quella cosa).

Si avrà mancanza di causa ogni volta che sia inesistente l’obbligazione che il negozio intende eseguire, garantire o modificare. Il negozio giuridico ha validità per l’ordinamento quando abbia una causa lecita e degna di tutela.

La causa del negozio è illecita quando sia contraria a norme imperative o al buon costume

(1343 cod. civ.). In molti casi l’illiceità della causa è un doppione dell’oggetto illecito, infatti in molti negozi quando vi è un oggetto illecito ciò si ripercuote e rende illecita anche la causa. In altri casi

La causa non è degna di tutela ciò quando tale causa non abbia sufficiente utilità affinché lo stato cooperi alla sua attuazione (es. la scommessa di gioco non attribuisce al vincitore un’azione per ottenere il pagamento della posta.

Nel campo dei negozi unilaterali gli schemi della causa leciti e degni di tutela sono tutti definiti dalla legge, al di fuori di essi non è consentito ai privati di adottarne altri. Invece nei contratti vi sono una serie di contratti tipici, i più diffusi, dove la causa è predefinita dall’ordinamento, e contratti atipici non direttamente disciplinati dalla legge, ma per la loro liceità bisognano che siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

 

Quando nei negozi manca la causa l’ordinamento giuridico interviene sempre. Con la reazione dell’ordinamento, i negozi senza causa non producono effetti, tali negozi si dicono causali. In altri casi l’ordinamento non colpisce direttamente il negozio negando gli effetti, ma le conseguenze che ne derivano, tali negozi si dicono astratti.

Il tipico negozio astratto è la cambiale, tale documento contiene l’impegno di emettere una

somma al legittimo possessore della cambiale stessa, che può essere trasferita ad un terzo mediante consegna e l’apposizione. Sul retro, di una firma (es. l’individuo A s’impegna a pagare una cambiale a B che è il venditore, B gira la cambiale a C. A non potrà rifiutarsi di pagare la cambiale a C adducendo che il rapporto tra lui e il venditore B non ha prodotto effetti. Dovrà comunque pagare la cambiale a C, e per questo il negozio astratto produce effetti, poi si rifarà su B con un’azione di arricchimento senza causa).

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