Divieto di alienazione

Il divieto di alienazione, ovvero quel patto che limita la possibilità propria delle parti di alienare una cosa, è assai diffuso, principalmente nella prassi commerciale.

In alcuni casi il divieto di alienazione è stabilito dalla legge, mentre in altri opera convenzionalmente. In quest’ultimo caso, per evitare che i beni divengano improduttivi, l’art. 1379 dispone che il patto di non alienare, che ha effetto solo tra le parti, non sia valido se non è contenuto entro determinati limiti di tempo e se non risponde ad un’apprezzabile interesse di una delle parti.

 Il contratto estimatorio

Una variante della vendita, ma sempre un contratto a effetti reali, è il contratto estimatorio con cui una parte consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo o, a differenza della vendita, a restituire la cosa nel termine stabilito (art. 1556).

Dal momento della consegna, con cui si conclude il contratto, il rischio grava in ogni modo sul ricevente (art. 1557). Egli può disporre della cosa fino al momento della restituzione, ma creditori non possono soddisfarsi sulla merce acquistata finché il prezzo non sia stato pagato (art. 1558).

 La permuta

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (art. 1552), che si distribuiscono le spese (art. 1554). Il permutante, se ha subito l’evizione della cosa, se non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evita (art. 1553).

Lascia un commento