Diritto e giustizia
L’idea del diritto evoca quella della giustizia; ciò però non deve far concludere che sempre diritto e giustizia si identifichino. Quando si afferma che una norma è ingiusta, si esprime un giudizio di valore fondato sulle stesso diritto o sulla giustizia naturale. La giustizia che si identifica con l’ordinamento prende il nome di formale, quella naturale o sostanziale potrebbe anche denominarsi razionale. Quando in una società si verificano evidenti discrasie fra giustizia formale e sostanziale si verifica la crisi del diritto.
Diritto positivo e diritto naturale
Per diritto positivo si intende quell’insieme di norme formalizzate dagli strumenti (fonti del diritto) che lo Stato usa per produrre norme giuridiche (leggi, regolamenti, consuetudini).
Per diritto naturale si intende quell’insieme di norme che ha fondamento nell’ordine naturale della società. Trattandosi di due diversi modi di manifestarsi del diritto non si prospetta la supremazia dell’uno sull’altro.
Diritto pubblico e diritto privato
Tale distinzione è necessaria in quanto uno disciplina gli interessi inerenti all’organizzazione e al funzionamento degli organi dello Stato, l’altro interessi circa i rapporti e le relazioni di vita delle persone. La distinzione si coglie anche per il modo in cui operano le norme sanzionatorie in caso di inosservanza delle norme primarie di condotta: nel diritto privato la sanzione è inflitta solo su richiesta della parte lesa, in quello pubblico indipendentemente dalla richiesta della parte lesa. La centralità dell’intero sistema normativo è la Costituzione da cui traggono fondamento i complessi normativi del diritto pubblico e privato.