Il possessore può non essere proprietario: nei suoi confronti il proprietario può esercitare l’azione di rivendicazione e, data la prova del diritto di proprietà, ottenere la restituzione della cosa. Nel frattempo la cosa ha prodotto frutti e il possessore gli ha percepiti: a chi spettano i frutti?
Spetterebbero a rigore, al proprietario della cosa, secondo il principio generale dell’articolo 821; ma la rigida applicazione di questo principio appare ingiusta rispetto al possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella convinzione di esserne proprietario. Perciò, l’articolo 1148 distingue:
- il possessore di buona fede fa propri i frutti;
- il possessore di malafede deve, invece, restituirli, il proprietario non deve, però, trarre profitto dagli investimenti finanziari altrui: al possessore di malafede è dovuto il rimborso delle spese contratte per la produzione e il raccolto.
Al possesso è tradizionalmente riconosciuta protezione giurisdizionale . Questa protezione è riconosciuta al possesso in quanto tale. Basti pensare che la protezione del possesso è riconosciuta, nei rapporti fra privati, anche al possessore di beni demaniali rispetto ai quali è certo e da tutti evidente che possessore non è e non può essere proprietario. Dalle cosiddette azioni petitorie, che sono le azioni a difesa della proprietà, si distinguono così le azioni possessorie che sono azioni a difesa del possesso:
1) L’azione di reintegrazione o di spoglio: spetta al possessore che sia stato violentemente od occultamente spossessato di una cosa mobile o immobile.
2) L’azione di manutenzione che riguarda solo i beni immobili e le universalità di mobili ed ha un duplice campo di applicazione: spetta al possessore che sia molestato nel godimento della cosa o secondo un’altra espressione che abbia subito turbative del possesso; spetta inoltre al possessore che abbia subito spoglio non violento o clandestino.
3) L’azione di reintegrazione è data a qualsiasi possessore indipendentemente dalla durata del suo possesso e dal modo con il quale egli se lo era procurato.
Le azioni di enunciazioneSono azioni che spettano sia al possessore indipendentemente dalla prova della proprietà, sia al proprietario non possessore o al titolare di altro diritto reale; ed hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono:
- la denuncia di un’ opera: è la denuncia all’autorità giudiziaria di un’opera intrapresa da altri e dalla quale si ha motivo di temere possa derivare un danno alla cosa di cui si è possessore, proprietario o titolare di un altro diritto reale. L’azione può essere esercitata fino a quando l’opera non sia terminata e purché non sia trascorso un anno dal suo inizio.
- la denuncia di danno temuto: è la denuncia all’autorità giudiziaria di un danno grave e imminente che si teme possa derivare alla cosa di cui si è possessore, proprietario o titolare di un altro diritto reale.
Queste azioni, dette azioni di nunciazione, danno luogo ad un giudizio che si svolge in due fasi:
- in una prima fase l’autorità giudiziaria, in base ad una sommaria cognizione del fatto, emette provvedimenti provvisori urgenti, con i quali può vietare la continuazione dell’opera o subordinarne la continuazione a particolari cautele che escludono la possibilità di danno (può ordinare demolizioni, riparazioni urgenti…);
- la seconda fase, che è il giudizio di merito, conduce alla decisione definitiva circa l’effettiva esistenza del pericolo di danno e l’illecita nel comportamento del denunciato.