Contratti istantanei e di durata

I contratti possono esplicare la loro efficacia, qualunque essa sia, in diversi momenti temporali.

Tra essi si distinguono quelli:

  1. che esplicano gli effetti immediatamente, ed avremo quindi i contratti di esecuzione immediata;
  2. che esplicano gli effetti solamente in un secondo tempo, ed avremo i contratti ad esecuzione differita;
  3. che producono degli effetti duraturi nel tempo, ed avremo quindi i contratti di durata.

Quando non è previsto un preciso termine di fine, la situazione rimane immutata fin quando una delle due parti non manifesta la propria volontà di sottrarsi alla sua continuazione.

Anche quando è previsto un termine la scadenza è prorogabile tacitamente od espressamente.

Tra i contratti di durata si distinguono, a loro volta, quelli:

– a esecuzione continuata nei quali le prestazioni sono continuate nel tempo (Es. locazione, assicurazione, ecc.);

– a esecuzione periodica nei quali le prestazioni viene ripetuta nel tempo in maniera non continuata (Es. somministrazione, ecc.).

 

Contratti aleatori e commutativi

Esistono dei contratti che per loro natura vengono definiti contratti aleatori (o di sorte) e sono strettamente legati a fattori di incertezza.

Questi contratti hanno ad oggetto degli effetti che secondo le circostanze incerte al momento della negoziazione, avranno vantaggio per una parte o per l’altra.

Basti pensare ai contratti di assicurazione dove la parte stipulante il contratto non è a conoscenza, al momento della contrattazione, dell’effettiva necessità degli effetti del contratto e del momento in cui questi dovrebbero essere eseguiti.

Altri tipi di contratti aleatori sono il giuoco, la scommessa, ecc.

Nei contratti commutativi, invece, le prestazioni vengono stabilite sin dall’inizio come punto di arrivo delle trattative negoziali per un’esecuzione certa e sicura dello stesso contratto.

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