Lo status dei contraenti di norma non è rilevante, in quanto il contratto è un modello neutro e formale. In alcuni casi però può influire sulla disciplina delle categorie e quindi è opportuno che i contratti siano distinti anche da questo punto di vista.

Con l’espressione contratti d’impresa si allude ai contratti conclusi tra un’impresa e i consumatori o ai contratti conclusi tra imprese. Essi possiedono una disciplina specifica, cioè regole che si adattano alla prassi commerciale, informate come sono ai principi di efficienza, rapidità e certezza.

L’imprenditore non può scegliere la controparte, ma deve stipulare il contratto con chi lo richieda, usando parità di trattamento e schemi contrattuali standardizzati. Tali contratti standard, che contengono condizioni economiche (prezzi, tariffe, corrispettivi) e altre clausole, costituiscono un fattore di concorrenza in quanto l’aderente deve essere in grado di scegliere l’impresa con cui intrattenere un rapporto in base a questi dati.

I contratti caratterizzati da clausola salvo approvazione/ conferma della casa venditrice si concludono con l’accettazione della casa e quando di tale accettazione ha notizia il proponente.

La vendita piazza a piazza (art. 1510): il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore consegna la merce al vettore.

La vendita su campione (art. 1522): il campione è l’elemento costitutivo dell’accordo e deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce (i bollettini non equivalgono a proposta di contratto).

Se il prezzo di una merce o di un servizio è determinato dal comitato provinciale prezzi viene a inserirsi nel rapporto contrattuale indipendentemente dalla volontà delle parti, che possono solo abbassarlo, secondo le regole dell’art. 1339. Le clausole d’uso (art. 1340), allo stesso modo, si considerano parte del contratto e lo integrano.

Onere probatorio

La fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo (dichiarano fatti riguardanti un rapporto già costituito) e, se accettata, fa piena prova. L’estratto conto, indicazione sintetica delle operazioni commerciali, ha valore probatorio se rispetta l’effettiva situazione economica esistente tra le parti. I libri contabili dell’impresa hanno efficacia probatoria se non sono contestati, se sono tenuti nelle forme di legge e se le registrazioni costituiscono prove a favore anche dell’imprenditore.

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