L’anticresi
L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare a garanzia del credito un immobile al creditore, che ne percepisce i frutti (art. 1960). Il creditore paga i tributi e le spese relativi all’immobile e deve conservarlo e amministrarlo con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1961).
L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, ma in ogni caso non può avere durata superiore ai dieci anni (art. 1962).
La fideiussione
La fideiussione è il contratto con cui una parte, obbligandosi personalmente verso un’altra (creditore), garantisce l’adempimento di un’obbligazione di un altro (debitore), che può anche non esserne informato (art. 1936). Il rapporto tra fideiussore e creditore, accessorio, non è valido se il rapporto tra debitore e creditore, principale, non esiste (art. 1939).
Il fideiussore, nel caso che il debitore non la esegua, è tenuto a eseguire la prestazione come se egli stesso fosse il debitore, ma la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941). Debitore e fideiussore, obbligati in solido, possono convenire che solo dopo l’escussione del debitore il fideiussore sia tenuto a pagare (art. 1944), fideiussore che può opporre al creditore tutte le eccezioni relative al debitore (art. 1945).
Una volta che il fideiussore ha pagato i debiti si sostituisce al creditore nei suoi diritti verso il debitore, dando luogo all’azione di regresso (art. 1949).
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore (art. 1955).
Il mandato di credito
Il mandato di credito è il contratto secondo il quale, se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo in nome e per conto proprio, quello che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (art. 1958). Se, dopo l’accettazione che è irrevocabile, le condizioni patrimoniali di colui che l’ha conferito o del terzo sono tali da rendere difficile il soddisfacimento del credito, chi ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo (art. 1959).