La sicurezza del credito è ordinata con gli istituti delle garanzie reali e quelli delle garanzie personali. A queste garanzie si sono però affiancati altri strumenti, varianti di quelli contemplati dal Codice.

Tra i vari negozi i principali che si distinguono sono:

  • la fideiussione omnibus: il garante, prevedendo un tetto massimo, si obbliga verso la banca per tutti i suoi debiti, diretti e indiretti, presenti e futuri.
  • il pegno omnibus: vengono costituiti in pegno beni di cui l’azienda verrà ad impossessarsi in futuro.
  • la fideiussione escutibile a prima richiesta.

 Contratti di cessione del credito

 Factoring

Il factoring (da factor: agente) è il contratto con cui un imprenditore (factor) diviene cessionario di crediti derivanti dall’attività di un altro imprenditore (cedente) verso un corrispettivo. Si tratta dunque di un contratto di finanziamento cui possono collegarsi prestazioni accessorie.

Il factor si accolla i costi delle operazioni e, in alcuni casi, il rischio di insolvenza dei debitori:

  • cessione del credito pro soluto: vengono assunti anche i rischi.
  • cessione del credito pro solvendo: non vengono assunti i rischi.

 L’intervento legislativo del 1991 inmateria di cessione del credito ha influenzato la disciplina del factoring.

Secondo tale legge:

  • la cessione dei crediti può essere fatta solo a favore di società o di enti dotati di personalità giuridica, che in entrambi i casi devono essere iscritti in un albo tenuto presso la banca d’Italia.
  • possono essere ceduti anche crediti futuri, ma solo pro solvendo.
  • la cessione del credito è opponibile:
    • agli aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto sia stato reso efficace verso i terzi solo dopo la data del pagamento.
    • ai creditori del cedente che abbiano pignorato il credito dopo la data del pagamento.

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