Lo status dei contraenti di norma non è rilevante, in quanto il contratto è un modello neutro e formale. In alcuni casi però può influire sulla disciplina delle categorie e quindi è opportuno che i contratti siano distinti anche da questo punto di vista.

Per i contratti agrari si discute ancora su quale sia il criterio distintivo dei contratti agrari dagli altri contratti. In linea di massima comunque hanno rilevanza gli usi.

I casi rilevanti sono:

  • la mezzadria (art. 2141): il concedente e il mezzadro (famiglia colonica) si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio di attività connesse al fine di dividere a metà (o secondo altre proporzioni) prodotti e utili.
  • la colonia parziaria (art. 2164): il concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio di attività connesse al fine di dividerne i prodotti e gli utili secondo proporzioni stabilite.
  • la soccida (art. 2170): il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità e qualità di bestiame e per l’esercizio di attività connesse al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame o di altri prodotti e utili.

La disciplina dei contratti agrari è influenzata dalla legislazione speciale, che interviene per ragioni sociali, al fine di prevenire la rendita parassitaria, premiare il lavoro e evitare che la parte contrattuale più forte si avvantaggi eccessivamente del suo status. Tra le varie innovazioni è importante segnalare la tipizzazione di tutti i contratti agrari e la loro conversione in affitto (durata minima 15 anni) che una commissione centrale ha lo scopo di controllare relativamente ai suoi canoni di corretta distribuzione dei rischi. La definizione di coltivatore diretto (colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia) è stata recentemente applicata anche alle cooperative.

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