Alcuni mezzi di tutela delle situazioni giuridiche sono raccolti del sesto libro, in quanto i codificatori non sono riusciti a trovare collocazione altrove.

I mezzi di tutela dei diritti si distinguono in:

  • mezzi di natura sostanziale: riguardano l’esistenza e l’opponibilità ai terzi di atti e fatti giuridici.
  • mezzi di tutela processuale: vi si ricorre quando le parti intendono dare corso a una lite dinanzi a un giudice.

Prove

Nel Codice civile le prove sono trattate dal punto di vista sostanziale e si formano prima del processo (altrimenti si sconfinerebbe nella procedura civile). La violazione delle regole su tali prove si denomina error in iudicando.

Esistono due tipi di prove:

  • precostituite: hanno idoneità rappresentativa anche al di fuori del processo.
  • costituenda (istruttorie): hanno una funzione solo in giudizio.

Principio dell’onere della prova che si adempie con prove documentali o testimoniali è disciplinato dall’art. 2697: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (fatti costitutivi). Chi, successivamente, eccepisce l’inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui si fonda l’eccezione (fatti estintivi). Tale onere dunque è distribuito tra attore e convenuto.

Le prove in ogni caso devono essere allegate da elementi utili per individuare il fatto e qualificarlo, e di conseguenza hanno ad oggetto fatti.

 Le prove documentali:

  • atto pubblico: il documento redatto con le richieste formalità da un pubblico ufficiale autorizzato che rappresenta un vincolo per il giudice (art. 2699). È un documento eterografo e autentico. Fornisce piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale che l’ha redatto e delle dichiarazioni o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (art. 2700).

Può essere messo in discussione solo attraverso la querela di falso.

  • scrittura privata: il documento confezionato dalle parti. Possiede un’efficacia minore (rischio disconoscimento) perché fa piena prova della provenienza da colui che l’ha sottoscritta se colui contro il quale viene prodotta ne riconosce la sottoscrizione (art. 2702). Suo elemento fondamentale e imprescindibile è la data certa (art. 2704). Si considera riconosciuta la scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale (l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza) (art. 2703).

Può essere messa in discussione attraverso il procedimento di verificazione.

Un documento consiste in un supporto materiale che possieda idoneità rappresentativa, ovvero che rechi un segno.

Esso può essere:

  • riconosciuto: viene data prova dell’esistenza diretta e del contenuto del documento.
  • riprodotto: deve essere fedele, ma in ogni caso ha meno valore del riconoscimento.

 La prova testimoniale

La prova testimoniale, data da un terzo estraneo quindi ai fatti, non fa piena prova e quindi viene considerata prova inaffidabile.

Ha dei limiti di ammissibilità in quanto non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si sostenga che conclusione è stata anteriore e contemporanea alla formazione del documento (art. 2722). Qualora si sostenga che dopo la formazione del documento è stato concluso un patto aggiunto e contrario al suo contenuto, è ammissibile la prova per testimoni soltanto se appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 2723). I limiti d’ammissibilità hanno però delle eccezioni (art. 2724). La prova testimoniale è sempre ammessa:

  • quando vi è un principio di prova per iscritto.
  • quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta.
  • quando il contraente ha perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova.

Se il contratto doveva essere reso in forma scritta vincolata (ab substantiam) o doveva essere provato per iscritto (ab probationem) la prova testimoniale è ammessa solo nel caso di smarrimento (caso 3) (art. 2725).

 La confessione (dichiarazione di scienza)

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Può essere giudiziale o stragiudiziale (art. 2730). Oggetto della confessione sono solo fatti storici, mai diritti.

La confessione fa piena prova contro colui che l’ha resa (art. 2733). Se a dichiarazione di fatti sfavorevoli si accompagna quella fatti di altro effetto, la confessione fa piena prova se la controparte non contesta (art. 2734).

La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732).

 Il giuramento

Il giuramento tra tutti i mezzi di prova è quello meno utilizzato.

Esistono due tipi di giuramento (art. 2736):

  • decisorio: se è deferito dall’una all’altra parte, invitandola a dichiarare la verità su fatti decisivi.
  • suppletorio: se è deferito dal giudice per completare l’accertamento dei fatti. Tra essi c’è quello estimatorio nel caso riguardi il valore di una cosa.

Il rifiuto di giurare risolve la controversia a favore della parte che ha deferito il giuramento. In caso contrario il giuramento fa piena prova.

 Le presunzioni (prove logiche)

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto (art. 2727).

Ci sono due tipi di presunzioni:

  • semplici (art. 2729): costituiscono un processo logico in base al quale il giudice, chiamato alla prudenza, desume l’esistenza di un fatto ignoto dall’esistenza di fatti noti.
  • legali (art. 2728): la legge presume un fatto senza il bisogno di darne una prova. Per dimostrare la non sussistenza di presunzioni legali è necessario sostenere un fatto negativo e quindi il giuramento è l’unica prova possibile. Si distinguono a loro volta in due categorie:
    • assolute: contro di esse non è ammessa prova contraria.
    • relative: contro di esse è ammessa prova contraria.

Presunzioni di conoscenza (art. 1335)

Ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

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