Condizioni generali di contratto (artt.1341-1342,1370,1679,2211,2965 CC): contratti di massa o di adesione. Vengono a mancare le contrattazioni individuali di pari forza. Vengono a crearsi una serie di contratti standardizzati proposti ai consumatori che però fanno nascere una specie di diritto privato d’impresa visto l’impari equilibrio tra i due soggetti (impresa e consumatore).
Le condizioni generali di contratto sono il regolamento negoziale predisposto da un contraente per la regolazione di una serie infinita di successivi rapporti.
Art.1341 CC: Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Il legislatore accetta il fenomeno delle condizioni generali ma esige come tutela della parte debole che ci sia la conoscenza da parte del contraente delle condizioni.
Arte.1342 CC: Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Viene così riconosciuta un po’ di autonomia contrattuale.
Art.1341 2° CC: sistema di protezione da clausole vessatorie (condizioni che stabiliscono, a
favore di colui che le ha predisposte):
- limitazioni di responsabilità;
- facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione;
- decadenze;
- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
- restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
- tacita proroga o rinnovazione del contratto;
- clausole compromissorie;
- deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Strumento protettivo è il richiamo del consumatore sul contenuto della clausola in quanto esse non hanno effetto se non sono esplicitamente approvate per iscritto. L’unione europea è intervenuta a protezione dei consumatori intervenendo con il Capo14 bis circa i contratti dei consumatori (Direttiva 5/4/1993 93/13 attuata con L.52 6/2/96). Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
o escludere o limitare la responsabilità;
o prevedere l’alienazione di un diritto