I contratti, così come per tutti i negozi giuridici, vengono distinti in diversi modi l’uno dall’altro:
- solenni dai non solenni a seconda se il Codice preveda una specifica forma da seguire per costituire la validità o meno;
- gratuiti dai onerosi a seconda che il contratto comporti un correlativo sacrificio, per una parte o entrambe, o meno;
- nominati dai innominati a seconda che il legislatore inserisca nel Codice Civile la normativa specifica o meno;
- bilaterali dai plurilaterali a seconda se il contratto coinvolga due o più soggetti parti dello stesso;
- a esecuzione istantanea da quelli di durata a seconda che si tratti di prestazioni di immediata esecuzione o ripetute nel tempo;
- a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici) da quelli unilaterali a seconda che le obbligazioni riguardino una sola parte o entrambe, in un rapporto di prestazione e controprestazione;
- reali dai consensuali a seconda che il contratto si perfezioni con la consegna del bene o con il semplice accordo e consenso tra le parti interessate;
- ad effetti reali (o traslativi) da quelli obbligatori a seconda che il contratto produca un trasferimento di proprietà o la nascita di un obbligazione da eseguire.
- commutativi da quelli aleatori (o di sorte) a seconda che gli effetti del contratto siano sin dall’inizio certi o incerti