La cosa d’interesse artistico e storico si differenzia dalla cosa. La Commissione d’indagine Franceschini dichiarava che appartengono al patrimonio culturale della nazione tutti i beni aventi riferimento con la storia della civiltà e chiariva che possono costituire oggetto di tutela legislativa i beni d’interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario e ogni altro bene che sostituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà. Mentre in precedenza prevaleva lo schema civilistico legato alla proprietà privata della cosa d’arte, successivamente si è tentato di dare una configurazione unitaria, attraverso la concezione dei beni d’interesse pubblico, nel senso che il bene realizza finalità pubbliche ed è pertanto soggetto alla disciplina speciale pubblicistica. Altra tesi considera i beni culturali come beni funzionalizzati, nel senso che in essi si verificherebbe la scissione fra l’appartenenza e la funzione sociale. Il bene culturale incorpora due utilità: la prima che attiene all’elemento materiale (il bene è oggetto del diritto reale di proprietà), la seconda di carattere immateriale ( il bene è oggetto di potestà dello Stato). Sembra dunque che i beni culturali possano essere distinti dagli altri beni mobili per la loro particolare natura giuridica ed il loro particolare statuto, infatti, la pubblica amministrazione può imporre il vincolo a tutte le cose che presentano un interesse artistico, storico ecc. Dall’imposizione dl vincolo derivano doveri a carico del proprietario che se vuole alienare la cosa è tenuto ad offrirla in prelazione allo Stato. In conclusione appare evidente che i beni culturali devono costituire una categoria a sé.

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