La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti da legge: l’articolo 922 ne enuncia 9, facendo riserva degli “altri modi stabiliti dalla legge”.
I modi di acquisto indicate nell’articolo 922 vanno distinti in due grandi categorie: alcuni sono modi di acquisto a titolo originario (occupazione, invenzione, a cessione, specificazioni, unione, commistione, usucapione); altri al titolo derivativo (contratti, successione a causa di morte).
Si ha questa titolo derivativo quando si acquista sulla cosa diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è dal suo precedente proprietario trasferita ad un nuovo proprietario in forza di un contratto, oppure quando, alla morte in soggetto, si attua la successione nei suoi beni da parte di un altro o di altri soggetti.
A chi trasferisce diritto si dà il nome di dante causa; a chi lo acquista quello di avente causa. Se la cosa era gravata da diritti reali ad esempio usufrutto o servitù, o dalla garanzia reale di terzi: pegno o ipoteca, essa si trasferisce dal dante causa all’avente causa continuando ad essere gravata di medesimi diritti altrui.
Si ha invece acquisto a titolo originario quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario.
Conseguenza del titolo originario dell’acquisto è che la proprietà si acquista, a differenza di quanto accade nei modi di acquisto titolo derivativo, libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario.
A) A titolo originario: l’acquisto della proprietà non dipende da un eguale diritto di un precedente titolare; l’acquisto è indipendente dal diritto del precedente titolare:
– occupazione;
– invenzione
– accessione
– commistione
– usucapione
– possesso di buona fede dei mobili
B) A titolo derivativo: l’acquisto del diritto di proprietà presuppone il suo trasferimento dal precedente titolare proprietario:
– contratti
– successione mortis causa