Processi e processori

Se il giudice dev’essere terzo e imparziale per poter decidere in maniera giusta non si può pensare di sostituirlo con un’automa, primo vi passioni e quindi incorruttibile e infallibile? Avremmo allora un giudice-automa la cui decisone non potrebbe essere impugnata per la semplice ragione che essendo l’elaboratore più sicuro mai creato, rispondere all’appellante che nessun giudice-automa ha mai commesso un errore o alterato un informazione.

Molti sono stati i tentativi di realizzare una “bocca automatica della legge” e più avanza il progresso tecnologico maggiori sono le aspettative sulla effettiva realizzazione di queste creature: del resto, se le prime applicazioni informatiche al diritto riguardavano funzioni ausiliarie, col passare del tempo l’uso dei calcolatori in campo giuridico è diventato suscettibile di funzioni sempre più sofisticate. Questo discorso ci porterebbe, ovviamente, a parlare di intelligenza artificiale e diritto ma ci fermeremo al livello “ausiliario” che ha conosciuto sviluppi notevoli negli ultimi anni.

 

I processi telematici in Italia

I processi telematici stanno diventando ormai una realtà dell’ordinamento giuridico italiano. Se è vero che l’unico rito che ha già completato la propria “mutazione informatica” è il processo civile telematico, non si può negare che il processo amministrato, tributario e penale telematico abbiano già imboccato, in maniera decisa, la medesima strada.

 

Il processo civile telematico (PCT)

Il processo civile telematico (PCT) rappresenta uno dei momenti fondamentali in cui si è articolato un complesso piano di e-Government con cui lo stato italiano ha promosso la realizzazione e la diffusione di sistemi di gestione digitalizzata del proprio apparato: con specifico riferimento all’amministrazione della giustizia, l’uso innovativo delle tecnologie informatiche viene più propriamente chiamato e-Justice.

La spinta decisiva che consentisse di svolgere una “attività giudiziale telematica” va individuata nell’esigenza di porre un argine all’annoso problema della “lentezza” che affligge il contenzioso civile.

È possibile individuare due momenti fondamentali di questa rivoluzione digitale:

  1. Il primo è il decreto presidenziale 123/2001 che ha dettato le coordinate essenziali per la digitalizzazione del processo civile
  2. Il secondo è rappresentato dal decreto legge 193/2009 e dal decreto ministeriale 44/2011: tali atti normativi si sono inseriti in un quadro assai più complesso, che ha preso le mosse dalla cosiddetta legge Bassanini per arrivare, attraverso il CAD, fino alle più recenti disposizioni in tema di regole tecniche, norme di trasmissione degli atti informatici, indicazioni in materia di pagamenti telematici e così via.

Nel contesto così delineato sono state quindi gradualmente sviluppate le infrastrutture del processo civile telematico (PCT) che, dopo una prima serie di sperimentazioni, hanno trovato un assetto definitivo a conclusione dell’iter disposto dalla legge 221/2012.

Il 30 Giungo 2014, il PCT ha esaurito la sua fase sperimentale, ponendo l’obbligo del deposito telematico dei ricorso per decreto ingiuntivo e di tutti gli altri atti civili depositati dal legale successivamente alla costituzione in giudizio: prima di tale data il processo civile telematico era facoltativo e concretamente attuabile soltanto presso alcuni uffici giudiziari specificatamente individuati.

Nella prima fase sperimentale si era proceduto con un sistema a “doppio binario”, in cui il deposito cartaceo con valore legale era affiancato da un deposito telematico   privo del medesimo valore. L’ufficio giudiziario che ne faceva richiesta poteva essere ammesso anche al sistema delle comunicazione e notificazioni telematiche con valore legale da parte della cancellerie ai soggetti abilitati esterni, in particolare agli avvocati.

Successivamente si è passati ad un “binario unico”, attribuendo valore legale al deposito telematico degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice: la procedura telematica è stata poi estesa al contenzioso di lavoro, alla volontaria giurisdizione, alle esecuzione e alle procedure concorsuali. 

L’obbligatorietà del PCT è stata però disposta solo con la legge 221/2012, con effetti a partire dal 30 Giugno 2014. Da tale data il PCT è diventato obbligatorio riguardo agli atti endoprocessuali, anche per quanto riguarda i procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali di fronte ai Tribunali.

Con il successivo decreto legge 90/2014 è stato chiarito che l’obbligatorietà del PCT era limitata agli atti endoprocessuali dei procedimenti iniziati di fronte ai Tribunali ordinari dal 30 Giugno 2014 in poi. Per quanto riguarda gli atti endoprocessuali dei procedimenti iniziati prima di tale, il PCT è stato reso obbligatorio a partire dal 31 Dicembre 2014.

Il nuovo sistema comprende un’ampia gamma di attività:

  1. La prima e la più elementare è la consultazione online di documenti, dati e fascicoli dei procedimenti in svolgimento presso gli uffici giudiziari da parte dei soggetti abilitati.
  2. Il PCT consente anche il cosiddetto “deposito telematico”, avente valore legale di atti giudiziari firmati digitalmente e inviati d’ufficio giudiziario col mezzo della “busta telematica”: si tratta di una busta cifrata con cui vengono trasmessi atti e documenti che vengono conservati nei registri della cancellerei in un “fascicolo informatico” che potrà essere consultato dalle parti. Il sistema include la possibilità di inviare comunicazioni e notificazioni in corso di causa da parte degli uffici giudiziari e indirizzate ad avvocati e consulenti tecnici. Di tale invio viene generata una ricevuta informatica che è inserita e conservata nel fascicolo.
  3. Vi è inoltre la possibilità di effettuare il pagamento telematico dei diritti di cancelleria e del contributo unificato.

Per sviluppare l’apparato necessario a gestire questi servizi si è resa necessaria la creazione di enti e figure la cui organizzazione è disposta dal decreto ministeriale 44/2001: questo atto ha disposto che i sistemi informatici del “dominio giustizia” siano strutturati in conformità al CAD, al Codice Privacy e a specifiche disposizioni tecniche in materia di sicurezza dei dati.

La figura di riferimento è il Responsabile per i sistemi informativi automatizzati (S.I.A) del Ministero della Giustizia.

I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche interconnesse con un sistema gestito direttamente dal Ministero della Giustizia: ogni attività viene svolta dai soli soggetti autorizzati, che si autenticano attraverso “punti di accesso” gestiti dagli enti appositamente individuati (Consigli degli ordini professionali, Consiglio nazionale forense, Consiglio nazionale del notariato, Avvocatura dello Stato etc.)

Non sono ovviamente mancati problemi applicativi, tecnici e giuridici: basti pensare al caso in cui una parte è stata condannata a una sanzione di dodicimila euro per non aver depositato una “copia di cortesia” in formato cartaceo di un atto depositato telematicamente, violando il Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano, così “rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese”.

 

Il processo amministrativo telematico (PAT)

Questo indirizzo è stato proseguito dal legislatore con la previsione dell’esercizio telematico della giurisdizione amministrativa: è soltanto negli ultimi anni che, per il tramite del Codice del procedo amministrativo, l’iter di attuazione del PAT è stato finalmente definito.

Tra gli atti normativi di riferimento è opportuno ricordare il decreto legislativo 104/2010, il fondamentale decreto del presidente del consiglio dei ministri 40/2016, il decreto legge 117/2016, il decreto legge 168/2016 e infine il decreto 106/2016 del Segretario Generale della Giustizia amministrativa.

Un punto di forza del PAT è l’aver esteso l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti da parte di tutte le parti del processo.

In breve il decreto del presidente del consiglio dei ministri 40/2016 ha varato le regole tecnico-operative indispensabili per l’attuazione del PAT, il cui avvio è stato posticipato dal decreto legge 117/2016 al 1 Gennaio 2017, in modo da consentire un’adeguata sperimentazione: il PAT è diventato dunque obbligatorio per tutti i procedimenti iscritti a ruolo prima di tale data mentre per quanto riguarda i processi incardinati prima dell’1 Gennaio 2017 si proseguirà con i depositi cartacei.