La prima edizione di quella definita da Kelsen nella seconda edizione una teoria pura del diritto come teoria del diritto positivo. L’edificio poteva dirsi compiuto nel 1934 con la pubblicazione del Reine Rechtslehre e intorno a lui si radunarono studiosi nella cosiddetta Scuola di Vienna. Kelsen è una tappa fondamentale nella storia del diritto avendo anche tolto importanza a opere precedenti come quelle si Jhering, Thon, Jellinek. L’importanza della teoria pura del diritto kelseniana è venuta fuori proprio dai suoi più strenui oppositori, specie i giusnaturalismi che vedevano nella sua opera il prototipo del positivismo giuridico, per i realisti il prototipo del formalismo e per i giuridici della giurisprudenza borghese. Questa teoria è tutt’ora oggetto di studi e ripensamenti. Kelsen è stato fondamentalmente un giurista sebbene abbia comunque esplorato il campo dell’etnologia per trarre conferma storica della grande dicotomia tra natura e cultura, mondo dell’essere e del dover essere,su cui egli ha fondato l’autonomia della scienza giuridica: giurista puro per una teoria pura del diritto. La sua opera si svolge all’unisono con le grandi imprese scientifiche del suo tempo e ne condivide taluni caratteri: in particolare Kelsen propose un confronto tra la sua teoria e la giurisprudenza analitica di Austin, dando un primo esperimento di giurisprudenza teorica. Anche a livello filosofico lui è stato spesso definito neo-kantiano, ma questi può esserlo definito solo nella misura in cui si ricollega alla grande dicotomia tra sfera dell’essere (sistema fondato su rapporti di casualità per Kelsen) e del dovere che si fa risalir a Kant (sistema fondato sui rapporti d’imputazione per Kelsen). Kelsen mise in una sua opera alcuni studi successivi di Freud sulla psicologia di massa, sebbene il suo interesse verso la psicanalisi fosse in realtà marginale. Kelsen scriveva anche quando Weber aveva la cattedra di economia politica, ma non si conoscevano, anche se negli scritti successivi sarà notabile una somiglianza per ciò che concerne il rapporto stato-diritto e la concezione giuridica dello stato.