L’adesione spontanea

  • Non tutti considerano la sanzione come un elemento costitutivo del diritto: sono i NON SANZIONISTI = ci sono diverse argomentazioni a questa tesi

L’ordinamento      non si fonda sul timore della sanzione, ma sull’ADESIONE SPONTANEA ALLE REGOLE = un      ordinamento fondato solo sulla forza non sarebbe efficace

  • Risposta: l’adesione spontanea è NECESSARIA, ma NON SUFFICIENTE al mantenimento dell’ordinamento
  • I non sanzionasti potrebbero rispondere che anche l’OBBEDIENZA è una forma di adesione, perché l’uomo potrebbe continuare all’infinito a ribellarsi alle regole (Croce)
  • Tuttavia, pur ammettendo che ci sia consenso nell’obbedienza, permane la distinzione tra ADESIONE LIBERA e ADESIONE FORZATA

Norme senza sanzione

Ci sono NORME SENZA SANZIONE, quindi non è la sanzione il carattere      distintivo della norma giuridica

  • Risposta: non è detto che le norme senza sanzione non siano norme giuridiche, perché quando si parla di sanzione ci si riferisce non alla singola norma, ma al fatto che l’ORDINAMENTO presenti, nella gran parte delle sue norme, il carattere della sanzionarietà = l’appartenenza di una norma all’ordinamento è la sua validità, mentre la sanzione determina la sua efficacia, e abbiamo detto che una norma può esser valida pur non essendo efficace
  • Inoltre, ci sono 2 tipi di norme senza sanzione:
    • Norme per le quali la sanzione sarebbe INUTILE, perché sono ritenute GIUSTE o OPPORTUNE da tutti, ragion per cui nessuno le viola
    • Norme per le quali la sanzione è IMPOSSIBILE, perché sono poste per le somme autorità, alle quali è impossibile imporre qualcosa, perché sono esse stesse la fonte del potere coercitivo = la forza coercitiva è produzione di diritto ai vertici, e sanzione di diritto alla base
    • Inoltre, quando il potere supremo agisce in modo non conforme a norma, non si ha violazione, ma PRODUZIONE DI NORME, e quindi la SANZIONE è INUTILE
    • Un ordinamento è tanto più giuridico quanto più il meccanismo sanzionatorio funziona

Ordinamenti senza sanzione

 Ci sono ordinamenti giuridici che non prevedono sanzione, quindi non è la sanzione a determinare la giuridicità di una norma

  • La correlazione tra diritto e sanzione era valida finché si riconosceva come ordinamento giuridico solo quello statuale = tuttavia ci sono ordinamenti anche al di fuori di quello statuale, in cui rientra il processo della sanzione
  • Un’argomentazione dei non sanzionasti è che, ad esempio, il diritto internazionale non dovrebbe essere considerato giuridico perché non prevede sanzioni = in realtà, è una questione di parole, dipende da cosa si intende per “diritto” = inoltre, nel diritto internazionale non è vero che non ci siano sanzioni: è la guerra a svolgere la funzione sanzionatoria, in quanto essa è la risposta ad una violazione = di conseguenza, anche l’ordinamento internazionale è un ordinamento giuridico perché presenta una sanzione regolata
  • La differenza tra ordinamento statuale e internazionale è nel MODO in cui essi sono regolati = in quello STATUALE c’è l’ETEROTUTELA, in quello INTERNAZIONALE l’AUTOTUTELA

Le norme a catena e il processo all’infinito

 In ogni ordinamento non si può risalire all’infinito a norme sanzionate = si      arriva necessariamente ad una norma al di sopra della quale non ce ne sono      altre = esistono norme NON SANZIONATE in un ordinamento = non è la      sanzione ad essere la caratteristica distintiva di un ordinamento      giuridico

  • Risposta: questo argomento non lede la tesi sanzionista perché è l’ordinamento a dover essere sanzionato, non la norma in sé
  • Inoltre il fatto che la norma non sanzionata sia al vertice dell’ordinamento è la conseguenza dell’inversione del rapporto forza / diritto
  • Infine si deve considerare che l’ADESIONE SPONTANEA è fondamentale in un ordinamento ed essa è la giustificazione proprio di quelle norme non sanzionate ai vertici dell’ordinamento = se esse fossero sanzionate, infatti, l’ordinamento si fonderebbe solo sulla forza e quindi non sarebbe possibile = le norme non sanzionate rappresentano quel minimo di consenso senza il quale non sarebbe possibile la vita dello Stato.

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