Dal punto di vista formale la norma è una proposizione e le norme giuridiche rientrano nella categoria generale delle proposizioni prescrittive.
Per proposizione si intende un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso; la forma più comune di una proposizione è ciò che nella logica classica si chiama giudizio; Bobbio esclude dall’uso del termine proposizione, insiemi di parole senza significato che non devono però confondersi con le proposizioni false che sono pur sempre proposizioni perché hanno un significato: “il triangolo ha 4lati” è falsa perché, sottoposta al criterio di verità assunto per giudicarla, si dimostra che non ha i requisiti richiesti perché possa dirsi vera. Ora ciò che interessa al giurista quando interpreta una legge è il suo significato. Come una proposizione in genere può avere significato, ma essere falsa, così una proposizione normativa può avere un significato ma essere invalida o ingiusta.
Vi sono vari tipi di proposizioni i quali si possono distinguere in base a due criteri: La forma grammaticale e la funzione. In base alla forma grammaticale le proposizioni sono principalmente dichiarative, interrogative, imperative, esclamative; Rispetto alla funzione sono asserzioni, domande, comandi, esclamazioni. Spesso forma e funzione corrispondono: un comando viene abitualmente espresso in forma imperativa. Ma i due criteri si distinguono perché il primo riguarda il modo con cui la proposizione è espressa, il secondo al fine che colui che pronuncia la proposizione si propone. Tra tutti i tipi di proposizione a Bobbio interessano in particolare i COMANDI cioè quelle proposizioni la cui funzione è influire sul comportamento altrui per modificarlo.
Un comando può essere espresso, a seconda delle circostanze e dei contesti, in tutte le forme grammaticali anche se la forma più comune è quella imperativa. Ma, come accade per esempio negli art. della legge, il comando può avere anche forma dichiarativa. Molte “interrogazioni” che si fanno in Parlamento sono proposizioni il cui scopo principale non è tanto quello di ricevere info, quanto quello di indurre il Governo a modificare il proprio comportamento.
Così come la stessa funzione può essere espressa con forme grammaticali diverse, così la stessa forma grammaticale può esprimere diverse funzioni. In un trattato di geografia la frase dichiarativa: “l’Italia è divisa in regioni, province e comuni”, è, rispetto alla funzione una proposizione il cui fine è dare un’info; Ma nella costituzione l’art. 114: “La Repubblica si riparte in regioni, province e comuni”, è, rispetto alla forma grammaticale identica alla precedente ma il costituente non si è proposto di dare ai cittadini un’info geografica ma di stabilire una direttiva per il legislatore.