Se un ordinamento non è completo, è però dinamicamente completabile. Per completarsi può ricorrere a due metodi diversi che si possono chiamare seguendo la terminologia di Carnelutti, di ETEROINTEGRAZIONE E AUTOINTEGRAZIONE. Il primo metodo consiste nell’integrazione operata attraverso il ricorso a ordinamenti diversi e il ricorso a fonti diverse da quella dominante. Il secondo metodo consiste nella integrazione attraverso l’ordinamento stesso, nell’ambito della stessa fonte dominante, senza far ricorso ad altri ordinamenti e col minimo ricorso a fonti diverse da quella dominante.
Il metodo della eterointegrazione con ricorso ad altri ordinamenti consisteva nell’obbligo, del giudice, di ricorrere in caso di lacuna del diritto positivo, al diritto naturale; quest’ultimo veniva immaginato come un sistema giuridico perfetto il cui compito era porre rimedio alle imperfezioni inevitabili del diritto positivo. Era dottrina costante del diritto naturale che il legislatore positivo si ispirasse, per l’emanazione delle norme, al diritto naturale. In caso di lacuna quindi, il giudice si doveva rivolgere alla stessa fonte.
Nelle moderne codificazioni l’ultimo residuo di questa dottrina si ritrova nel C.c. austriaco del 1812 nel quale si legge che in caso di dubbi, non risolubili con norme del diritto positivo, il giudice deve ricorrere a quello naturale. Questa dottrina è stata abbandonata nelle codificazioni più recenti e, dove è ancora conservata, all’espressione principi generali del diritto naturale, è stata sostituita “principi generali del diritto”. La maggior parte dei giuristi interpretò questa espressine come se significasse “principi generali del diritto positivo” e con questa interpretazione fu operato il passaggio dal metodo della eterointegrazione a quello della autointegrazione. Per quel che riguarda il ricorso ad altre fonti diverse da quella dominante, consideriamo i nostri ordinamenti dove tale fonte è la legge.
L’eterointegrazione assume tre forme:
1) ricorso alla consuetudine integratrice. L’applicazione ampia si ha quando la consuetudine è richiamata in norme del tipo:” la consuetudine ha vigore in tutte le materie non regolate dalla legge”; l’applicazione più ristretta si ha quando il richiamo è del tipo:”la consuetudine ha vigore solo nei casi in cui è espressamente richiamata dalla legge”.
Il metodo più importante di eterointegrazione, intesa come ricorso ad una fonte diversa, è il ricorso al potere creativo del giudice: il diritto giudiziario (es. sistemi anglosassoni). A rigore si può considerare come ricorso ad altra fonte il ricorso alle opinioni dei giuristi, cui verrebbe attribuita, in particolari circostanze, autorità di fonte del diritto.