Due concezioni opposte della funzione del giurista secondo il diverso tipo di sistema giuridico (chiuso o aperto), la diversa condizione della società (stabile o in movimento) e la diversa concezione del diritto (autonomo o dipendente)
Per Bobbio non esiste una sola scienza giuridica ma ne esistono tante quante sono le immagini che il giurista ha di se stesso e della propria funzione nella società. Nella scienza giuridica si possono distinguere 2 immagini tipico-ideali della funzione stessa del giurista: giurista come trasmettitore di corpo di regole già date (qui l’attività principale è l’interpretazione) e giurista come creatore egli stesso di regole che trasformano integrandolo e innovandolo il sistema dato (qui attività principale è la ricerca del diritto). Queste 2 immagini possono dipendere dalla variabile istituzionale in cui il diritto si trova ad operare, dalla variabile sociale e dalla variabile culturale cioè dalla diversa concezione del diritto e del rapporto diritto-società che comincia a formare l’ideologia del giurista in un certo momento storico.
Dalla considerazione della variabile istituzionale viene fuori la differenza tra sistema chiuso (in cui il diritto è solidificato in un corpo sistematico di regole per arrivare alla completezza almeno potenziale) e aperto (in cui la maggior parte delle regole vengono considerate allo stato fluido senza demarcazione tra fonti materiali e formali in cui il giurista con il legislatore elaborano il nuovo diritto). Dalla considerazione della seconda variabile c’è la distinzione tra società stabile e in trasformazione. Riguardo alla 3a considerazione si richiama la distinzione tra diritto come sistema autonomo o autosufficiente rispetto al sistema sociale (l’opera del giurista è solo all’interno del diritto) oppure come sovrastruttura di un sistema sociale (Marx, qui il giurista deve adattare il diritto vigente alla realtà sociale). A queste 3 considerazioni corrispondono 3 modelli antitetici di scienza del diritto: vincolata-libera, conservatrice-innovatrice, formalistica-realistica. Una società con un sistema di diritto chiuso avrebbe una giurisprudenza vincolata, conservatrice e formalistica. Una società con un sistema di diritto aperto le 3 opposizioni. Nel caso della prima società il giurista dovrebbe solo indicare quali sono le regole esistenti e cercare di interpretarle. Nella seconda concezione il giurista avrebbe come proprio oggetto non tanto le regole quanto i fatti sociali (fatti di relazione interindividuale o rapporti sociali costituenti materia di regole giuridiche) di cui le regole giuridiche sono valutazioni