Esame di avvocato 2016

In data 23 aprile 2016, Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà al fine di ottemperare all’obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 02 maggio 2016 copia autentica del contratto di compravendita.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, senza comunicare l’avvio di procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull’immobile con provvedimenti del 25 ottobre 2016, nel quale dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione del termine di legge di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione), si limita a fare generico riferimento all’interesse storico artistico dell’immobile stesso. Tale provvedimento viene consegnato all’ufficio notificatorio il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016.

Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia del contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

Esame di avvocato 2015

La società Alfa spa è affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Beta, a seguito di procedura di evidenza pubblica. Il contratto con scadenza al 30.09.2015, con atto del 25.9.2015, è prorogato fino al 31.12.2015, in vista dell’espletamento di una procedura di gara, come espressamente affermato dal Comune nell’atto di proroga.

Con deliberazione del C.C., in data 25.10.2015, il Comune di Beta decide la costituzione della Società denominata Gamma spa – compartecipata da altri Enti Pubblici Locali e, in forma minoritaria, dalla spa privata Omega – per la gestione del servizio in questione. Con successiva deliberazione consiliare, in data 31.10.2015, motivata con un generico riferimento all’interesse pubblico alla gestione diretta del servizio, il Comune di Beta dispone l’affidamento diretto (in house) alla Gamma spa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.1.2016.

Il legale rappresentante della Società Alfa si reca immediatamente da un avvocato e gli rappresenta i fatti.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni della propria assistita, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

Esame di avvocato 2014

Il sindaco del comune Alfa nella qualità di ufficiale del governo emetteva in data 24.11.2014 una ordinanza contingibile ed urgente di definitiva rimozione di un chiosco per l’esposizione di fiori e piante a suo tempo (1988) autorizzato in favore di Caio.

Il provvedimento veniva emesso esclusivamente in base ad una relazione dei vigili urbani del 20.12.2013 nella quale si dava atto che la struttura versa in uno stato di fatiscenza e abbandono e risulta ricettacolo di immondizie detriti e vegetazione spontanea determinando degrado ambientale.

L’ordinanza veniva notificata a Caio mentre si trovava ricoverato in ospedale dal 25.10.13 e non era preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela del proprio assistito illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

Esame di avvocato 2013

Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto Beta. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse.

Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n. 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo Kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società Omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gara datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra PA. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’Ati, costituita tra Delta e Kappa.

Il candidato assunte le vesti del legale della società Omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.

 

Esame di avvocato 2012 

Con avviso indicativo, pubblicato il 18 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 37 bis legge 109/94 il comune di Alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un’area di mercato. Con delibera n. 103 del 10 novembre 2007 la giunta comunale di Alfa dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili 5 proposte, collocando al primo posto quello della società W e al secondo posto quella della società Y.

Il progetto della prima classificata società W era pertanto posto a base di gara. Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, società Y (che pure non partecipava alla gara indetta sulla base del progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo, affidato a due motivi di censura.

Con il primo motivo si sosteneva che, siccome al paragrafo “Caratteristiche generali degli interventi” dell’avviso indicativo il Comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformità al Programma urbano parcheggi, l’offerta della società W non fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.

Con il secondo motivo si lamentava come, nell’esaminare l’elemento “Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza (5 punti massimi)” nonostante la società Y avesse tempestivamente chiarito che l’ammontare complessivo degli oneri per la riqualificazione risultava pari ad euro 2.150.636,66, la Commissione considerava soltanto l’importo di euro 1.810.000 (scomputando gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340.636,66), e per l’effetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore, pari a euro 2.100.000; alla società W, che offriva euro 1.623.000 venivano attribuiti 3,86 punti, mentre alla società Y, considerando solo il parziale importo di euro 1.810.000, venivano attribuiti soltanto 4,31 punti sufficienti a permettere di collocarsi al primo posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto.

Si costituiva la controinteressata società W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal Comune.

Il candidato, assunte le vesti del legale della società Y, rediga memoria difensiva nell’interesse dalla propria assistita illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

Esame di avvocato 2011

L’università degli studi di Alfa acquistava la totalità delle quote della società privata Zeta, proprietaria dell’immobile Zeta, per destinarlo a sede universitaria.

Modificato l’oggetto sociale di Zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l’università deliberava di procedere alla scissione della società Zeta in due distinti enti: la società Gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società Delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società Zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società Delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l’altro, la decisione del ricorso ai sensi dell’art 119 c.p.a., lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.

Il candidato, assunte le vesti di legale dell’università, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all’interesse ad agire.

 

Esame di avvocato 2010 

Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30 ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all’avvenuto cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano del fabbricato, affermando di esserne comproprietario.

Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n. 10/2004, fondata sul presupposto della intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio-assenzo a norma dell’art. 35 della legge n. 47/85, rilasciava provvedimento di concessione in sanatoria.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione pecuniaria di €. 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati.

I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a Caio quale contro interessato.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

 

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