L’8 aprile 1965 fu firmata una convenzione (o “trattato” o “accordo”: in diritto internazionale i tre termini sono equivalenti), successivamente ratificata ed entrata in vigore, che istituiva un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (cosiddetto Trattato sulla fusione degli esecutivi): il primo sostituisce il Consiglio speciale dei Ministri della CECA, il Consiglio della CEE e il Consiglio dell’Euratom, conservando le competenze devolute a queste istituzioni, la seconda sostituisce l’Alta Autorità della CECA, la Commissione della CEE e la Commissione dell’Euratom, conservandone ugualmente le competenze.
Si noti che per conseguire il risultato di creare organi unici per le tre Comunità è stato conseguito con un accordo disciplinato dal diritto internazionale, non avendo gli organi comunitari il potere di effettuare loro la trasformazione.
A partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, le tre Comunità sono state rette dagli stessi organi. Ci si chiede, tuttavia: sono rimaste entità, persone giuridiche distinte o si sono fuse in una Comunità unica i cui organi hanno competenza e poteri diversi a seconda che agiscano nel campo generale dell’economia europea o nei tre settori particolari del carbone, dell’acciaio e dell’energia nucleare? Chi ritiene che nei rapporti internazionali le organizzazioni internazionali siano individuate unicamente dal loro apparato istituzionale non può concludere che nel senso dell’unicità; per contro, chi si basa sul trattato istitutivo dovrà sottolineare che i trattati sono ancora differenziati (una loro «fusione» è tuttavia prevista) e quindi che anche l’«effetto giuridico» della soggettività delle Comunità resta differenziato.
In ogni caso le tre Comunità rimangono sono rimaste distinte, in diritto, e le istituzioni comuni esercitano ancora i poteri conferiti dai rispettivi trattati istitutivi agli organi originari che esse hanno costituito, agiscono di volta in volta in conformità alle norme di ogni singolo trattato (anche la denominazione ufficiale è «Commissione delle Comunità europee», «Corte di giustizia delle Comunità europee» etc.).
I rapporti con gli altri soggetti internazionali si basano sull’esistenza di tre distinte Comunità, organizzate dai tre trattati; gli accordi comunitari in vigore sono stipulati per lo più dalla CE e talvolta dalla CECA o dall’Euratom «ma non dalla Comunità una e trina». Per contro è indiscutibile che la sfiducia espressa dal Parlamento alla Commissione per una sola delle sue funzioni (ad es. quelle carbosiderurgiche) la farebbe decadere da tutte.
Comunque l’ordinamento giuridico comunitario è unico, avendo un solo e medesimo fondamento nel «fatto» della cooperazione tra i membri che è all’origine di tutta la valenza giuridica della Comunità. Entro di esso, come nell’ambito dell’ordinamento comunitario, CECA, CE ed Euratom posseggono finora personalità distinte.
La CECA ora è venuta meno per effetto dello spirare (23 luglio 2002) del termine di validità del trattato che l’ha istituita, mentre le altre due Comunità sono destinate ad essere inglobate in una Unione europea di più vasta portata.
L’eredità della CECA è stata regolata con una serie di decisioni del Consiglio, conseguenti ad un protocollo allegato al Trattato di Nizza, dunque un vero e proprio accordo tra gli Stati membri della CECA, in cui viene stabilito che “tutte le attività e passività della CECA esistenti al 23 luglio 2002 sono trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002” e vengono conferiti al Consiglio i poteri relativi.