Il nuovo Trattato conferma il venir meno della Comunità europea come entità giuridica a sé stante e la conseguente riconduzione del nucleo principale del processo d’integrazione europea alla sola unione europea. Il risultato è raggiunto senza una sostituzione integrale dei Trattati esistenti con un unico Trattato, ma con un’ampia revisione del Trattato sull’Unione europea e del Trattato istitutivo della Comunità europea, realizzata con emendamenti ai singoli articoli. Il Trattato sull’Unione europea conserva la propria denominazione, ma accoglie al suo interno i principi e le regole generali di funzionamento dell’Unione; il secondo Trattato cessa di essere il Trattato istitutivo della Comunità per diventare (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, TFUE).
Consolidati i testi precedenti con gli emendamenti recati dal Trattati di Lisbona e rinumerati gli articoli il risultato è quello di due Trattati, di pari valore giuridico (TUE e TFUE) che regolano congiuntamente un’unica entità giuridica: l’Unione europea. Si tratta di due Trattati che compongono un complesso normativo unico, l’operatività di ciascuno dei due dipende strettamente dalle norme dell’altro. Nel nuovo TUE sono collocati i principi fondanti e le regole di base dell’Unione, sono enumerati i valori <comuni agli Stati membri> su cui si fonda l’Unione. Tra questi sono oggetto di norme specifiche il principio del rispetto dei diritti fondamentali delle persona umana, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, che se pur non inserita nel Trattato viene riconosciuto <lo stesso valore giuridico>, e il principio di democrazia cui sono dedicate una serie di disposizioni circa il ruolo nel funzionamento dell’Unione.
Nel TUE è dato conto del sistema delle competenze dell’Unione e del loro rapporto con quelle degli Stati membri, quanto delle istituzioni che ne compongono il quadro istituzionale. A questi articoli si aggiungono una serie di disposizioni concernenti le vicende dello status di membro dell’Unione: è regolata l’adesione di nuovi membri, è prevista la possibile sospensione di diritti di Stati membri responsabili di violazioni gravi, è disciplinata per la prima volta l’eventualità del recesso di uno Stato membro.
A completare vi è un lungo articolo dedicato alle modalità di modifica dei Trattati che affianca alla procedura ordinaria di revisione, due forme di revisione semplificata. Infine un certo numero di articoli del TUE sono dedicati all’azione esterna dell’Unione ed in particolare alla politica estera e di sicurezza comune. Il TUE si limita anche in questo caso alla sola enunciazione degli obiettivi da perseguire e delle responsabilità generali del Consiglio europeo, lasciando alle disposizioni del TFUE il compito di fissare i contenuti e le modalità concrete dell’azione da svolgere.
Per tutti gli altri settori di attività dell’Unione è nel TFUE che si colloca la corrispondente regolamentazione. La scelta è guidata da ragioni politiche legate alla mancata volontà di alcuni Stati di marcare anche attraverso questa collocazione la specificità della PESC. È comunque il TFUE che organizza <il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità di esercizio delle sue competenze>. Al suo interno oltre articoli dedicati al funzionamento del sistema delle competenze, ai principi a cui le politiche e le azioni di questa si ispirano, alla cittadinanza dell’Unione , vi sono le disposizioni che individuano i contenuti dei diversi settori di competenza dell’Unione e ne disciplinano l’esercizio.
Si va dagli articoli concernenti il mercato interno inteso come <spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati>, a quelli relativi al controllo delle frontiere, all’asilo ed all’immigrazione, che mirano insieme con la cooperazione di polizia, a fare dell’Unione uno <spazio di libertà, sicurezza e giustizia>, norme sulla concorrenza, la fiscalità, la politica agricola e della pesca e quella dei trasporti, regole relative all’occupazione, alla politica sociale, all’istruzione, alla formazione professionale, alla gioventù ed allo sport, a quelle riguardanti la cultura, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori, l’industria, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio, le disciplina delle reti trans europee, della coesione economica, sociale e territoriale, del turismo, della protezione civile, delle politiche dell’ambiente e dell’energia.
Altri concernenti le diposizioni istituzionali, che regolano il funzionamento delle istituzioni descritte nel TUE oltre ad altri organi dell’Unione disciplinando gli atti attraverso cui le istituzioni agiscono e le procedure di adozione,e le disposizioni finanziarie che invece riguardano il finanziamento dell’Unione e la disciplina di bilancio.