Per la terza parte dell’86 la commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni dell’86 rivolgendo ove occorra agli stati membri direttive o decisioni.

Direttive. Alla direttiva la commissione è giunta solo nel caso della direttiva trasparenza per il controllo contabile, per mettere in evidenza sovvenzioni e vantaggi di varia natura; oltre a ciò nel caso della direttiva terminali di comunicazioni la quale aveva creato dubbi sulla sua legittimità democratica e sulla confondibilità dei ruoli di legislatore/esecutivo della commissione nel caso in cui la direttiva fosse adottata come mezzo esclusivo per la liberalizzazione del settore delle comunicazioni. Oggi ciò appare superato e impostato dai principio della ripartizione di competenze tra istituzioni, per cui la commissione ha regolamentato la compensazione dei servizi di interesse economico generale nel suo pieno ruolo istituzionale

Decisioni. Esse non si sono mai verificate in quanto la commissione ribadisce che lo stato membro ha sempre l’onere di provare che l’applicazione delle regole della concorrenza sarebbe di ostacolo alla missione di servizio di interesse economico generale. Un’eventuale decisione della commissione potrà comunque esser annullata dalla corte su istanza dello stato membro interessato.

Nozione di attività economica, criterio dell’applicabilità delle regole comunitarie della concorrenza ed esclusione dei servizi che rientrano nella missione pubblica degli stati membri

Il TCE non definisce le nozioni di impresa e attività economica: la nozione di impresa è finalizzata all’applicabilità delle norme comunitarie della concorrenza ed ha carattere prodomico all’applicabilità della deroga sui servizi di interesse economico generale. Quindi le restrizioni alla concorrenza sono attuabili se il soggetto è un’impresa nel senso che abbia le caratteristiche di un’attività economica. Queste imprese producono servizi di interesse economico generale, mentre le attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri non presentano carattere economico quindi le norme sulla concorrenza non vi posson esser applicate.

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