L’art. 177 è diventato 234 nella nuova numerazione. Per la frequenza d’impiego che ha avuto in passato, manterremo tuttavia, per quanto possibile, il riferimento al «177».

L’istituto del rinvio pregiudiziale è stato poi esteso alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle sentenze (in sé estranea al diritto comunitario vero e proprio) con il “prestito” della Corte di giustizia. La stessa cosa non è riuscita per la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali.

Nel testo leggermente modificato con il Trattato di Amsterdam (art. 234) la norma CE relativa al rinvio pregiudiziale (= art. 150 Euratom) stabilisce:

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a)   sull’interpretazione del presente Trattato

b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE

c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Nel procedimento possono costituirsi accanto alle parti del giudizio nazionale i governi degli Stati membri, ma soltanto questi e non altri soggetti.

La pratica ha consacrato il successo del rimedio previsto dall’art. 177: dal caso 13/61, sollevato dal Gerechtshof dell’Aja (10-VII-1961) diverse migliaia di casi sono stati deferiti dai tribunali nazionali. Essi fanno quasi la metà delle procedure portate avanti alla Corte, cosa che si spiega, da un punto di vista generale, con l’applicabilità diretta del diritto comunitario.

 

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