La costruzione di una infrastruttura di trasporto da parte di pubbliche autorità non è considerata attività economica dalla commissione, quando invece è realizzata da privati essa per commissione è attività economica da valutare nell’ambito della procedura degli aiuti di stato (87-88 ce). Per evitare che si profili un aiuto di stato (verso concorrenza) una tariffazione adeguata dell’uso dell’infrastruttura può costituire una condizione: la stessa commissione nel 1999 ha fatto un libro bianco per rendere omogenei i meccanismi delle tariffe a livello nazionale. La commissione ha poi posto ulteriori condizioni: nella sentenza terra mitica ha affermato che le autorità pubbliche possono fare opere di gestione del territorio e finanziare infrastrutture a condizione che la collettività nel suo complesso ne benefici.
Criteri di cui la commissione si avvale per valutare costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali. Essi sono: esistenza di obiettivo di interesse generale definito, rispetto di principio della necessari età e proporzionalità all’obiettivo perseguito, prospettive di utilizzo a medio termine, accesso aperto a tutti e sviluppo degli scambi non contrario a interessi comunitari.
Porti. La commissione nella decisione Great Yarmouth Outer Harbour valuta la sovvenzione pubblica anche nella prospettiva di benefici dell’autorità portuale, evitando ogni sovra compensazione