Istituita con il trattato del 22 luglio 1975, la Corte dei conti è ora compresa formalmente nel novero delle istituzioni di cui all’art. 13 TUE.
Il grado di autonomia è confermato dal potere di autodeterminazione nella definizione del regolamento interno, che poi è approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
L’istituzione ha sede a Lussemburgo, è organo di individui ed è composta da un cittadino per Stato membro, designati dai rispettivi governi. I membri designati sono nominati dal Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento. I membri della Corte restano in carica 6 anni e il loro mandato è rinnovabile.
La Corte dei conti:
assiste l’autorità di bilancio;
assicura il controllo sulla gestione finanziaria della Comunità: a tal fine esamina tutte le entrate e le spese della Comunità e degli organismi da questa creati, tranne espressa esclusione.
L’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni è attestata in una dichiarazione presentata al Consiglio ed al Parlamento. Alla chiusura dell’esercizio, la Corte dei conti presenta la relazione annuale, con una dichiarazione di affidabilità dei conti e di regolarità delle operazioni.
Essa può istituire al suo interno delle sezioni competenti per specifiche categorie di relazioni o di pareri. Inoltre, è stato previsto un maggiore raccordo con le corrispondenti istituzione nazionali di controllo.
La Corte dei conti è legittimata ad agire dinanzi alla Corte di giustizia limitatamente alla difesa delle proprie prerogative. I suoi atti, in quanto non vincolanti, non sono impugnabili.