Il Trattato di Lisbona ha inserito tra le istituzioni a pieno titolo la Banca centrale europea (art. 13 TUE e artt. 282 ss. TFUE).
La Banca centrale europea (BCE) è entrata in funzione con l’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM), così come il Sistema europeo delle Banche centrali, composto dalla BCE e dalle banche centrali degli stati membri (Eurosistema).
La BCE, con sede a Francoforte, ha un comitato esecutivo composto da:
un Presidente;
un vicepresidente;
4 membri
nominati per 8 anni a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento e del consiglio direttivo della BCE (“soltanto i cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo”).
Il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo ed i governatori delle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l’euro € (art. 283 TFUE).
Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare senza diritto di voto il Presidente del Consiglio ed un membro della Commissione. Del pari, il presidente della Banca può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando questo discute di questioni relative agli obiettivi ed alle funzioni del Sistema (art. 284 TFUE).
Nell’esercizio delle sue funzioni e nella gestione delle sue finanze, la Banca centrale gode di indipendenza, che deve essere rispettata dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione e dai governi degli Stati membri.
Quanto al SEBC, questo è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europeo, ed il suo obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi.