«Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono stati attribuiti dal presente trattato» (art. 189). Già dalla definizione si appalesa che il Parlamento non è l’organo sovrano della Comunità: anche facendo un confronto con la Corte esso appare trattato meno bene perché non può segnare al proprio attivo una formula di portata generale come quella dell’art. 220 (“La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto…”).

Dopo l’unificazione tedesca e l’ingresso di Austria, Finlandia e Svezia, il Parlamento è composto da 626 membri: Germania 99; Francia, Gran Bretagna e Italia 87; Spagna 64; Paesi Bassi 31; Belgio, Grecia e Portogallo 25; Svezia 22; Austria 21; Danimarca e Finlandia 16; Irlanda 15; Lussemburgo 6.

Il Trattato di Nizza prevede che il numero degli eurodeputati salga a 732 in un’Unione a 27 (tutti i membri attuali, salvo la Germania che conserva i suoi 99, dovranno perdere qualcosa).

Come in ogni parlamento nazionale, i deputati si organizzano per concezioni politiche (non, quindi, per gruppi nazionali).

Il Parlamento tiene delle sessioni annuali distribuite in «tornate» che hanno luogo ogni mese. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni, non possono accettare alcun mandato imperativo e non sono vincolati ad istruzioni (esprimono pertanto un voto individuale e personale). Essi possono essere membri di un parlamento nazionale ma sarebbe illecita una norma nazionale che imponesse di sceglierli in questa categoria. Vi è incompatibilità tra l’ufficio di rappresentante al Parlamento europeo e quello di membro del governo di uno Stato membro, di membro della Commissione o di altri organi della Comunità (cfr. art. 6 dell’Atto del 1976).

Sino ad oggi i membri del Parlamento sono stati scelti in base alle norme elettorali di ciascuno Stato. Con il Trattato di Maastricht il Consiglio ha ricevuto il potere di stabilire, con voto unanime e previo parere conforme del Parlamento, disposizioni da raccomandare agli Stati membri per una procedura elettorale uniforme in tutti gli Stati membri (come prevedeva già il Trattato di Roma). E’ allo studio anche una remunerazione uniforme che sostituisca quelle su base nazionale – molto differenziate –attualmente in vigore.

Nei suoi quasi quarant’anni di esistenza il Parlamento europeo ha conosciuto uno sviluppo particolarmente significativo. <tk;4>Anche se fino ad oggi non è stato investito di pieni poteri legislativi<tk;1>, le sue competenze e la sua influenza, tanto all’interno della Comunità che a livello internazionale, sono notevolmente cresciute; inoltre, a partire dal 1979, la sua legittimità politica viene sancita e sottolineata dall’investitura diretta da parte degli elettori europei.

Originariamente il Trattato CECA, e in seguito i Trattati CEE e Euratom, attribuivano al Parlamento europeo un ruolo puramente consultivo e di controllo politico, principalmente nei confronti della Commissione delle Comunità europee. L’evoluzione dei poteri di bilancio della Comunità ha portato anche, nel quadro dei trattati del 1970 e 1975, ad attribuirgli un potere di codecisione per le spese comunitarie definite «non obbligatorie». Inoltre il Parlamento europeo, attraverso il suo Presidente, detiene anche il diritto di approvare il bilancio nonché il diritto, riservato all’Assemblea plenaria, di rigettarlo sulla base di una motivazione adeguata (art. 203, 7).

Nel corso degli anni ’70 il sorgere e lo sviluppo della cooperazione politica europea hanno trovato riscontro in molteplici iniziative che hanno permesso una crescente associazione del Parlamento europeo alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi comuni nella prospettiva di espandere sempre di più l’identità europea verso l’esterno.

Competenze del Parlamento Europeo

Nell’ambito dei compiti ad esso assegnati dai Trattati, nonché da ulteriori accordi interistituzionali, il PE detiene oggi i seguenti poteri:

  1. i) poteri di controllo nei confronti della Commissione e del Consiglio;
  2. ii) potere di partecipazione al processo legislativo della Comunità europea;

iii)        poteri in materia di bilancio (ma non in materia di imposizione fiscale).

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