Le emittenti televisive di servizio pubblico sono sottoposte alle regole comunitarie della concorrenza come ogni altre imprese e quindi posson rientrare nella deroga dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell’86 par 2. La corte ha affrontato nella sentenza Sacchi ha riconosciuto che gli stati membri posson legittimamente definire un servizio di interesse economico generale della radiodiffusione che comprenda la trasmissione di una programmazione generalista. Il protocollo n.32 del trattato di Amsterdam ha ribadito che la determinazione della missione di servizio pubblico televisivo è di esclusiva competenza degli stati membri e che le relative attività non devono turbare le condizioni degli scambi, del marcato e della libera concorrenza della comunità. Il medesimo protocollo subordina però la competenza degli stati a finanziare il servizio pubblico all’adempimento di funzione di serv pubb conferita dagli stati e alla non compromissione delle condizioni di concorrenza nella comunità. Per il tribunale la qualifica di interesse economico generale si spiega più per l’impatto che la radiodiffusione del servizio pubblico produce sul settore concorrenziale della trasmissione radiotelevisiva.

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