Questo tipo di ricorso ispirato dal recours pour excès de pouvoir del diritto francese, ma adattato ai caratteri specifici della costruzione comunitaria, è disciplinato in maniera analoga nella CE e nell’Euratom.

Per effetto dell’art. 230 (già 173), il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti comunitari è di competenza esclusiva del giudice comunitario e precisamente:

del personale e per i ricorsi – tribunale di primo grado per le controversie con il presentati dai privati (in entrambi i casi la Corte sarà giudice d’appello);

della membri e delle istituzioni (i – Corte di giustizia per i ricorsi degli Stati cosiddetti «ricorrenti privilegiati»).

Oggetto dell’impugnativa sono:

gli atti e dal Consiglio; – adottati congiuntamente dal Parlamento europeo

gli atti  – del Consiglio;

gli atti  – della Commissione;

gli atti  – della Banca centrale europea

 «che non siano raccomandazioni e pareri» (ciò si riferisce a tutti e quattro i casi);

–   gli atti del Parlamento europeo «destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi».

Il TUE ha istituito (art. 35) un controllo giudiziario sugli atti di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che però è riservato alla Commissione ed al Consiglio.

Soggetti legittimati a proporre il ricorso sono, nella formulazione attuale dell’art. 230 notevolmente modificata rispetto al testo primitivo:

uno Stato  – membro qualsiasi;

il  – Consiglio;

la  – Commissione;

il questi tre, soltanto « – Parlamento europeo, la Corte dei conti, la BCE (ma,per salvaguardare le proprie prerogative», onde sovente vengono definiti “semi-privilegiati”);

A questi si aggiungono le persone fisiche o giuridiche (che sono ricorrenti non privilegiati, in opposizione a Stati, Consiglio e Commissione che sono ricorrenti privilegiati).

 

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