Pur senza accogliere alcun programma federalista, l’UE si propone uno schema di unificazione globale assegnandosi come compito di:

a) nel contempo l’ «rispettare e sviluppare acquis comunitario» (art. 3, 1o comma) con l’azione svolta dalle sue istituzioni (queste sono le stesse della Comunità e svolgono le loro funzioni alle condizioni previste dai Trattati, e in più vi è il Consiglio europeo): si vedano l’art. 5 e l’art. 47 che dispone: «nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee»;

b) «rispettare l’identità nazionale dei suoi Stati membri» (art. 6 TUE). Assume in proposito rilievo il principio di sussidiarietà (art. 2, ult. comma), il quale viene imposto che anche alla CE nei settori che non sono di sua competenza esclusiva (il che significa che la Comunità, come l’Unione, «interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri»: si veda l’art. 5 CE, nonché il Protocollo sull’applicazione del principio di sussidiarietà);

c) progresso la promozione del economico e sociale equilibrato e durevole;

d) l’affermazione dell’identità europea sulla scena internazionale;

e) il rafforzamento della protezione della cittadinanza europea.

In un triangolo avente per lati il rispetto dell’acquis communautaire, il rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri e il principio di sussidiarietà, si situano gli obiettivi specifici dell’Unione (lett. c) definiti come segue all’art. 2 (nuovamente, come abbiamo visto, richiamando il principio di sussidiarietà).

L’Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

 – promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;

 – affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell’articolo 17;

 – rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione;

 – conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima;

 – mantenere integralmente l’acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l’efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

Gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Con il Trattato di Amsterdam (vedi sopra, p. 235) l’UE ha rafforzato la propria attenzione per i diritti fondamentali ampliando il riconoscimento esplicito già attribuito ai diritti dell’uomo.

Dispone l’art. 6

1. L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri

L’Unione rispetta i diritti 2. sono garantiti dalla Convenzione europea per la fondamentali quali salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Viene anche prevista una particolare procedura di garanzia, analoga a quella istituita da altri enti di cooperazione internazionale, che può portare alla «sospensione dei diritti derivanti (dal Trattato) allo Stato membro in questione, compresi i diritti di voto in seno al Consiglio».

La sanzione non consiste nell’espulsione perché ciò sarebbe contrario all’irreversibilità delle partecipazione degli Stati all’UE, auspicata dal Trattato. L’art. 7, 2, secondo comma, precisa che anche in caso di procedura sanzionatoria lo Stato membro continua ad essere vincolato dagli obblighi del TUE.

L’esclusione dall’organizzazione per effetto di una violazione persistente degli obblighi sociali più importanti era prevista nel Patto della Società delle Nazioni (art. 16) ed è prevista ancora oggi dalla Carta dell’ONU (art. 6) e dallo statuto del Consiglio d’Europa (art. 8).

Per la sua eccezionale gravità, la procedura di sanzione è sottoposta a condizioni molto rigorose. L’«esistenza di una violazione grave e persistente» dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali deve essere stabilita in maniera incontestabile dal Consiglio europeo riunito nella sua composizione più elevata (capi di Stato o di governo) e previo parere conforme del Parlamento europeo (art. 7, 1).

La proposta deve venire dalla Commissione o da un terzo degli Stati membri. L’accertamento deve essere effettuato all’unanimità (senza il voto dello Stato membro in questione), ma la sanzione, consistente nel sospendere i diritti dello Stato incriminato, è decisa a maggioranza qualificata secondo la ponderazione prevista dall’art. 205 Trattato CE (vedi sopra, p. 48).

Non appartengono a questa procedura le «sanzioni» decretate contro l’Austria nella dichiarazione (statement) della presidenza (portoghese) dell’UE in data 31 gennaio 2000 e revocate il successivo 13 settembre. L’organo che le ha adottate non aveva infatti la composizione richiesta e l’atto non indicava la propria base giuridica (requisito sempre necessario per gli atti aventi valenza legale nel diritto comunitario). Le sanzioni stesse, consistenti in un «raffreddamento» delle relazioni diplomatiche, sono estranee al diritto comunitario: al più avrebbero potuto essere considerate, sulla scorta di remoti precedenti di diritto comunitario, una «decisione dei rappresentanti dei governi riuniti in seno al Consiglio» (una figura che il progresso dell’integrazione comunitaria e la creazione dell’UE hanno poi fatto sparire).

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